Società

Valide solo per il futuro le penali che sanzionano i comportamenti dei soci

Non possono riguardare situazioni già esistenti quando vengono introdotte

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di Angelo Busani

È legittimo l’inserimento nello statuto della Srl e della Spa di una clausola (la cosiddetta “penale statutaria”) che “sanzioni” un determinato comportamento del socio: ad esempio, la violazione di un obbligo di prelazione verso i consoci (per il caso del trasferimento di una quota di partecipazione al capitale della società) oppure la violazione del divieto di concorrenza partecipando come socio o come amministratore ad altra società.

Lo afferma il Consiglio notarile di Milano nella nuova massima n. 198 del 23 novembre 2021, in cui si specifica che la penale statutaria può essere introdotta nello statuto con una deliberazione assembleare adottata con il voto favorevole della maggioranza prescritta (dalla legge o dallo statuto) per le modificazioni statutarie, ma non può certo operare nei confronti del socio che si trovi già in una situazione che potrebbe dare immediatamente luogo all’applicazione della penale, dovendo essere efficace solamente per le vicende che si verifichino in un momento successivo a quello nel quale avviene l’introduzione in statuto della clausola che contiene la penale.

La penale statutaria può avere una natura assai variegata come ad esempio:
● natura risarcitoria e, cioè, prevedere l’obbligo di pagamento di una data somma di denaro;

● natura meramente sanzionatoria: è, quest’ultimo, il caso nel quale, ad esempio, viene prevista, al verificarsi di un dato evento, la conversione delle azioni del socio sanzionato in altra categoria (dotata di diritti diversi da quelli spettanti alle azioni oggetto di conversione “forzosa”) oppure la perdita del diritto di voto (definitiva o temporanea);

● natura di onere, quando ne è previsto il pagamento quale “condizione” per svolgere una certa attività o esercitare un certo diritto (si pensi, ad esempio, a una clausola di intrasferibilità temporanea delle quote di partecipazione al capitale sociale, disattivabile appunto mediante il pagamento di una penale).

La penale statutaria può inoltre:

1. essere sommata ad altre “sanzioni” già previste dalla legge o dallo statuto: si pensi, ad esempio, al caso in cui accada un fatto che, per previsione statutaria, sia qualificabile come giusta causa di esclusione del socio dalla Srl (articolo 2473-bis del Codice civile). Ebbene, per il verificarsi di una tale situazione, lo statuto può aggiungere all’esclusione una penale statutaria risarcitoria in capo al socio escluso;

2. può essere compensata, quando ha natura risarcitoria, con la somma che costituisca un credito del socio sanzionato verso la società (si pensi, ad esempio, alla somma dovuta dalla società al socio receduto o escluso), con ciò, dunque, evitandosi che la società debba pagare il suo debito e poi abbia difficoltà a riscuotere il suo credito;

3 . deve essere inquadrata, quando è correlata a un inadempimento e, quindi, abbia natura risarcitoria, nell’ambito della regolamentazione “generale” inerente alla clausola penale (articoli 1382 e seguenti del Codice civile), in base alla quale:
● il risarcimento è limitato alla prestazione prevista dalla clausola, a meno che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore;

● la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;

● la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

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