Rassegne di Giurisprudenza

Valore dell'immobile assegnato al genitore convivente con i figli nel giudizio di divisione

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a cura della Redazione Diritto

Comunione - Comunione legale - Scioglimento - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge assegnatario - Divisione - Valore dell'immobile - Determinazione - Computabilità del diritto personale di godimento - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 337-sexies, comma 1, 717, 1111, 1116 e 2643; legge 898/1970, articolo 6 comma 6).
Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene a essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza 9 giugno 2022, n. 18641

Scioglimento della comunione legale - Coniugi - Immobile in comunione - Determinazione del valore - Criterio ex art. 726 cc - Godimento dell'immobile - Esclusione per la determinazione del valore dell'immobile - Ratio - Rinvio.
L'assegnazione della casa familiare, ex articolo 155 quater c.c. [ora art. 337 sexies c.c.], ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 33069

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione - Scioglimento della comunione tra coniugi - Valore dell'immobile assegnato al genitore convivente con i figli - Determinazione - Rilevanza del relativo diritto personale di godimento - Sussistenza.
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l'immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo ) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l'altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all'uno o all'altro coniuge ovvero venduto a terzi.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza 22 aprile 2016, n. 8202

Compravendita immobiliare - Immobile adibito a casa coniugale - Valore dell'immobile assegnato al genitore convivente con i figli - Determinazione - Rilevanza del relativo diritto personale di godimento - Sussistenza.
Il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento, previsto nell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse del coniuge affidatario, che viene meno con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere. Ove si operasse la decurtazione dal valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell'effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l'assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l'intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione. È stato osservato in dottrina che l'immobile dovrebbe essere valutato oggettivamente, tenendo conto della opponibilità ai terzi di un provvedimento di assegnazione, ancorché reso in favore del coniuge non destinatario dell'attribuzione immobiliare. Trattasi di una fictio iuris intrinsecamente iniqua. Implica infatti una locupletazione in favore di quel coniuge che sia a un tempo beneficiario dell'immobile presso cui il figlio risiede e condividente che ottiene l'attribuzione. Pertanto, l'assegnazione del godimento della casa familiare, ex articolo 337¬sexies del Cc non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, allorquando l'immobile venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al godimento stesso.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza 9 settembre 2016, n. 17843