Valutazione della deposizione della persona offesa nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali
Prova penale - Mezzi di prova - Testimonianza - Persona offesa - Valutazione della prova - Apprezzamento - Applicazione in tema di reati sessuali.
Nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.
Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 11 maggio 2021 n. 18147
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti - Persona offesa - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti - Persona offesa nei reati contro la libertà sessuale - Necessità che la narrazione contenga indicazioni spaziali precise - Esclusione - Condizioni.
In tema di testimonianza, la mancanza dell'esatta collocazione spaziale del fatto non fa venire meno l'attendibilità della narrazione fatta dalla persona offesa del reato di violenza sessuale quando la collocazione medesima risulti comunque accertata in base ad altri elementi probatori precisi e concordanti.
Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 13 settembre 2017 n. 41593
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Testimonianza del minore persona offesa - Valutazione di attendibilità - Criteri - Rilevanza del contesto familiare e ambientale - Fattispecie.
In tema di reati sessuali, una volta accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenne, la sua deposizione deve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo la quale la narrazione della vittima era stata condizionata da un clima di contrapposizione tra i genitori, che aveva generato il pericolo di possibili costruzioni colpevoliste in danno dell'imputato).
Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 20 febbraio 2013 n. 8057
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti - Persona offesa - Testimonianza - Oggetto e limiti - Persona offesa - Dichiarazioni - Valutazione - Fattispecie: reati sessuali.
Ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 1° dicembre 2011 n. 44644
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Capacità a testimoniare - Attendibilità - Differenze - Conseguenze.
Il giudice può fare ricorso ad una indagine tecnica che fornisca dati inerenti al grado di maturità psichica del teste minore vittima di abusi sessuali, per valutarne l'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva, ma non anche per valutare l'attendibilità della prova, poiché tale operazione rientra nei compiti esclusivi del giudice.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 1° dicembre 2011 n. 44644
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
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Per il patto di assunzione in prova è richiesto il requisito della forma scritta ad substantiam
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Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
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