Vecchi precedenti penali di scarso rilievo sociale non ostano alla concessione della cittadinanza italiana
Necessita in ogni caso una puntuale motivazione della scelta effettuata dall'amministrazione
Una vecchia condanna penale senza il minimo apprezzamento in concreto dei fatti non può rappresentare di per sé automatico fatto ostativo alla concessione della cittadinanza. Necessita in ogni caso una puntuale motivazione della scelta effettuata dall'amministrazione con particolare riguardo alla gravità della condotta; al peculiare "allarme sociale" che destano la fattispecie astratta e le effettive modalità della condotta che va dunque sindacata sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità.
Il caso esaminato
Nella vicenda trattata dal Consiglio di Stato (parere 510/2023) in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'interessato chiedeva l'annullamento del decreto con cui il ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente lamentava che le condanne poste a motivazione del rigetto erano, a ben vedere, non solo assai risalenti ma anche relative a reati non qualificati da grave timore sociale; ed in relazione ai quali vi era peraltro stata dichiarazione sia di estinzione che di riabilitazione.
Il massimo giudice amministrativo ha chiarito che ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio, l'amministrazione deve verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni, l'effettivo inserimento del richiedente nel contesto sociale del nostro Paese. Ciò attraverso un insieme di elementi; tutti atti a dimostrare la stabile integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. Dal che particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza 'civile'; e non solo di quelle di rilevanza 'penale'.
Un'istruttoria accurata ed estesa
Per il particolare rigore che caratterizza la concessione della cittadinanza italiana, grava sull'amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà tramite una accurata ed estesa istruttoria; di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza con trasparenza, con coerenza, con logicità e comprensibilità al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può però sconfinare nell'arbitrio. Per quanto concerne il profilo della irreprensibilità della condotta, l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono correlarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza viene proposta, allo stadio del procedimento. E con riguardo in particolare al tempo della commissione del fatto penalmente rilevante, va considerato che è irragionevole e per ciò stesso illegittimo il diniego di rilascio della cittadinanza italiana motivato con esclusivo riferimento a precedenti penali che risalgono a molto tempo prima della richiesta; ciò soprattutto se riguardanti reati di minima entità.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha chiarito che le due condanne penali in questione non potevano rappresentare motivo automaticamente ostativo alla concessione della cittadinanza: in primo luogo le condotte non erano connotate da rilevante pericolo pubblico; ed inoltre, la risalenza delle due condanne rispettivamente di 12 e 6 anni prima della presentazione dell'istanza portano a ritenere che il richiedente nel frattempo si sia realmente integrato nel nostro ordinamento. Per altro verso in tali circostanze le ordinanze di riabilitazione costituiscono una manifesta ed inequivocabile conferma del compiuto processo di inserimento nella collettività nazionale da parte del richiedente. Pertanto, in tali fattispecie l'amministrazione ha l'onere di esprimere precise e circostanziate argomentazioni riguardo alla gravità in concreto dei fatti commessi; tali per cui a suo giudizio vanno superate le obiezioni nascenti dalla considerazione dell'ampio lasso di tempo trascorso.
Non basta richiamare le sentenze di condanna
Nella vicenda l'amministrazione si era limitata a richiamare unicamente le sentenze, quale indicatore meccanico d'inaffidabilità del richiedente interessato. Invero, ad attenta analisi, la particolarità delle esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica giustifica una valutazione ampia e di tipo prognostico sulla buona condotta del richiedente; tuttavia tale operazione deve essere ancorata concretamente agli esiti delle ricerche effettuate dagli organismi competenti. L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della speciale capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del nostro Paese; ciò nondimeno se tale concessione non può costituire un diritto che lo Stato deve necessariamente riconoscere, è altrettanto vero che la presenza di precedenti penali non è sempre ed in ogni caso ostativo al conferimento.