Verifiche tecniche irripetibili, l’avviso spetta anche all’ente
Secondo la Cassazione va avvertita anche la società e non solo l'autore del reato. Giurisprudenza difforme sulla fase processuale che fa scattare il diritto di notifica
Anche l’ente e non solo l’autore del reato presupposto deve essere avvisato senza ritardo nel caso in cui il pubblico ministero proceda agli accertamenti tecnici non ripetibili (riguardanti persone, cose o luoghi il cui stato sia soggetto a modificazione) previsti dall’articolo 360 del Codice di procedura penale.
Così si è espressa la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 26238 depositata il 7 luglio 2022, correggendo l’impostazione del tribunale del riesame secondo il quale l’ente non rientrerebbe tra i soggetti destinatari dell’avviso prescritto – a pena di nullità rilevabile anche nella fase cautelare (Cassazione, prima sezione penale, 31 marzo 2021, n. 12400) – dall’articolo 360, comma 1, del Codice di procedura penale, norma che evoca, testualmente, la persona sottoposta ad indagini, la persona offesa dal reato e i loro difensori, con la finalità di consentire loro la nomina di consulenti tecnici e la partecipazione all’accertamento.
L’autonomia dell’ente
Secondo il tribunale del riesame lo scopo dell’avviso doveva ritenersi raggiunto per effetto della notifica alla persona sottoposta alle indagini preliminari «in ragione del ruolo di vertice ricoperto nella società incolpata». Una affermazione che la Corte di Cassazione non ha condiviso poiché non tiene conto dell’autonomia del titolo di responsabilità dell’ente rispetto alle persone fisiche indagate prevista dall’articolo 8 del Dlgs 231/2001 e della la diversa soggettività giuridica dell’impresa.L’attivazione anche per l’ente delle garanzie prescritte dal Codice di procedura penale nell’ipotesi di accertamento tecnico non ripetibile, secondo i giudici di legittimità, da due disposizioni del Dlgs 231/2001:
O l’articolo 35 secondo il quale all’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili;
Ol’articolo 36, comma 2, che prevede che per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservino le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende.
I tempi
Più delicata, invece, la questione del momento processuale a partire dal quale l’ente possa pretendere l’avviso relativo agli accertamenti tecnici irripetibili, sulla quale l’orientamento dei giudici di legittimità non è ancora univoco. In questo caso, la Cassazione ha aderito all’orientamento più formalistico – mutuandolo dalla giurisprudenza prevalente sul diritto all’avviso della persona fisica indagata (tra le tante, Cassazione, sezione terza penale, 15 marzo 2021, n. 9954) – in base al quale il diritto alla notifica dell’avviso presupporrebbe l’avvenuta esecuzione, da parte del pubblico ministero, degli adempimenti preveduti dall’articolo 55 del Dlgs 231/2001, ovvero sia la previa e formale iscrizione dell’ente nel registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del Codice di procedura penale.
In altri casi era invece prevalso un orientamento più garantista, secondo il quale l’avviso relativo all’espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritto formalmente nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunto da indizi di reità (Cassazione, sezione quarta penale, 19 febbraio 2021, n. 6490) e proprio per la natura autonoma della responsabilità dell’ente, chiamata a rispondere non “del” reato presupposto, ma “per il” reato presupposto, tale soluzione sembrerebbe largamente preferibile.