Penale

Viale condominiale, scatta il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’incidente

Rilevano il reato e le sue aggravanti nell’area privata destinata all’uso pubblico cioè al transito di autoveicoli con accesso a un numero indistinto di persone. Le norme sono poste a tutela della salute nella guida

di Paola Rossi

La Corte di cassazione ha confermato non solo il reato di guida in stato di ebbrezza accertato all’interno di un vialetto condominiale, ma anche l’aggravante di aver provocato un incidente consistito nella collisione dell’auto condotta dal giovane ricorrente contro un muro e altri veicoli parcheggiati nell’area privata.

Con la sentenza n. 10000/2025 la Cassazione penale ha respinto la lamentela difensiva con cui si sosteneva, in particolare, la non contestabilità dell’aggravante per l’incidente provocato in area privata condominiale. Area che, secondo il ricorso, risultava delimitata e non destinata al pubblico accesso.

Il fatto
Il ricorrente - di cui era stato accertato lo stato di ebbrezza tramite etilometro - aveva perso il controllo dell’auto all’atto di imboccare il vialetto pedonale all’interno di un parcheggio e andava a collidere con altre automobili in sosta, un lampione e le mura esterne del caseggiato.

La Cassazione esclude il pregio del motivo di ricorso secondo cui l’incidente poteva essere motivo di aggravamento del reato di guida in stato di ebbrezza solo in mancanza di forme effettive di materiale delimitazione degli accessi e che il teatro dell’incidente era stato per errore del giudice ritenuto destinata all’uso pubblico e accessibile a un numero indeterminato di persone. Comunque nel caso specifico, al contrario, l’area di parcheggio era liberamente accessibile e aperta al pubblico come risulta dai verbali di accertamento della polizia.

In via generale, la circostanza che l’incidente si sia verificato in un’area condominiale, cioè privata, non esclude che l’aggravante di aver provocato un incidente stradale sia applicabile anche se l’area è delimitata chiaramente. Si tratta comunque di una strada che, per quanto facente parte di un’area condominiale, è destinata al transito di veicoli motorizzati, e, in quanto tale, non risulta esente dal rispetto della disciplina del Codice della strada, Infatti, le norme del Cds trovano diretta applicazione in ogni contesto di uso pubblico della viabilità, in quanto caratterizzato dalla circolazione di un numero indeterminato di veicoli e persone. Norme che sono poste principalmente a tutela della sicurezza e della salute delle persone nella circolazione sulle strade dei pedoni, dei veicoli e degli animali fra cui rientrano anche quelle poste a servizio di edifici condominiali in quanto destinate a un uso pubblico.

Infine, afferma la Cassazione, che la decisione è in linea con l’orientamento secondo cui, ai fini dell’aggravante, per incidente stradale va inteso qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

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