Penale

Videoconferenza da assicurare, altrimenti udienza nulla

La partecipazione del detenuto deve sempre essere garantita

di Giovanni Negri

Udienza da rifare se l’imputato non ha potuto essere presente, neppure in video. Lo puntualizza la Cassazione, con la sentenza della Sesta sezione penale n. 2213 depositata ieri. la corte ha di conseguenza annullato le ordinanze con le quali il tribunale di Torino aveva respinto le richieste della difesa di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato accusato di avare partecipato con false attestazioni a una gara pubblica , con l’aggaravante di avere in questo modo agevolato un’associazione mafiosa.

L’assenza da sanare

La Corte mette in evidenza come dal verbale di udienza emerge che l’indagato non è stato presente in udienza e non viene dato atto neanche della sua partecipazione a distanza e questo malgrado la difesa avesse per tempo presentato richiesta di intervento da remoto attraverso lo strumento della videoconferenza.

La sentenza riconosce nella pronuncia delle Sezioni unite penali n. 35399 del 2010 un precedente di riferimento, perchè allora venne sancita la nullità assoluta e non sanabile (rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento) del giudizio camerale e della relativa sentenza, quando l’imputato, che aveva espresso la volontà di comparire e si trova soggetto a misure di limitazione della libertà personale, non viene condotto in udienza.

La disciplina Covid

E allora, visto che nel periodo interessato era in vigore la normativa di emergenza per il contenimento dell’epidemia che, all’articolo 83 del decreto legge 18/20, prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute deve essere assicurata con videoconferenza o comunque collegamenti da remoto, la mancata attivazione di questi strumenti deve essere equiparata al mancato trasferimento fisico in udienza perchè ugualmente in violazione del diritto di partecipazione.

In assenza di questi mezzi, infatti, «come già affermato nel caso di omessa traduzione, l'avviso non può svolgere in concreto l’unica funzione che gli è propria, quella della vocatio in iudicium che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere».

Le condizioni

In nulla poi è pesato, invece, il fatto che il difensore, presente all’udienza non avesse eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, addebitata a non meglio precisati “malfunzionamenti”. A rilevare è piuttosto il fatto che l’avvocato aveva chiesto l’attivazione dei collegamenti in tempo utile.

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