Penale

Violazione dei sigilli anche per i lavori di conservazione se non c'è l'ok dell'autorità

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di Patrizia Maciocchi

Anche per i lavori finalizzati alla conservazione dell'immobile sequestrato serve l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Diversamente il reato di violazione dei sigilli scatta senza attenuanti. La Corte di cassazione, con la sentenza 48263, respinge il ricorso di una coppia contro la condanna a sei mesi di reclusione e 150 euro di multa ciascuno, per aver violato i sigilli di un immobile messo sotto sequestro del quale gli indagati erano stati nominati custodi giudiziari. Ad avviso dei ricorrenti l'attività edilizia contestata - posa in opera di una guaina di protezione - era stata intrapresa nell'adempimento di un dovere giuridico, perché tesa a scongiurare le infiltrazioni di acqua che avrebbero reso insalubri gli ambienti. E dunque a tutela del diritto alla salute garantito dalla Carta. La Cassazione ricorda invece che, nel caso di un immobili sottoposti a sequestro, qualunque intervento è subordinato al via libera dell'autorità competente, che deve stabilire le modalità di esecuzione. Nello specifico l'autorizzazione sarebbe stata limitata all'apposizione di mezzi di protezione provvisori e rimovibili, mentre con l'opera contestata si era andati oltre. L'adempimento di un dovere, spiegano i giudici, per valere come scriminante di un comportamento illegale, deve essere imposto da una norma giuridica. E dunque “rientrare nell'ambito dei doveri propri del diritto pubblico, onde i soggetti che ne possono beneficiare sono i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio ed i privati esercenti un servizio di pubblica necessità, oppure deve essere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorità sicché, in questo caso, può valere come scriminante che presuppone un rapporto di subordinazione che trovi fondamento nel diritto pubblico”. Non è dunque configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere, prevista dall'articolo 51 del Codice penale, se l'agente si avvale di una situazione giuridica esercitabile solo dopo l'ok dell'autorità alla quale non ha formulato alcuna richiesta. L'adempimento del dovere, scatta, infatti, solo se riconosciuto da un organo competente.

Corte di cassazione – Sezione terza – Sentenza 23 ottobre 2018 n.48263

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