Comunitario e Internazionale

Violazioni del GDPR, sì alla contestazione in giudizio da parte dei concorrenti

Per la Corte Ue, sentenza nella causa C-21/23 depositata oggi, la vendita online di medicinali riservati alle farmacie richiede il consenso esplicito del cliente al trattamento dei suoi dati

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Per i concorrenti del presunto autore di una violazione della protezione dei dati personali, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di contestarla in giudizio in quanto pratica commerciale sleale vietata. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-21/23 depositata oggi, aggiungendo che la vendita online di medicinali riservati alle farmacie richiede il consenso esplicito del cliente al trattamento dei suoi dati, anche se tali medicinali non sono soggetti a prescrizione medica.

Il caso - La Corte federale tedesca è chiamata a risolvere una controversia tra due farmacisti tedeschi. Il farmacista titolare della farmacia «Lindenapotheke» commercializza su Amazon, dal 2017, medicinali la cui vendita è riservata alle farmacie. I clienti devono inserire diverse informazioni all’atto dell’ordine online di tali medicinali. Basandosi sulla normativa tedesca in materia di pratiche commerciali sleali, un farmacista concorrente ha chiesto alla giustizia tedesca di ordinare al titolare della Lindenapotheke di cessare tale attività finché non sia garantito che i clienti possano dare il loro consenso preventivo al trattamento di dati relativi alla salute. I tribunali di primo e secondo grado hanno ritenuto che tale commercializzazione costituisse effettivamente una pratica sleale e illecita, in quanto contraria al RGPD.

La motivazione – Interpellata sulla questione, la Corte Ue chiarisce che il RGPD non osta a una normativa nazionale che, al di là dei diritti e dei poteri conferiti dal RGPD alle autorità nazionali di controllo, agli interessati e alle associazioni che rappresentano tali persone, consenta ai concorrenti di agire in giudizio nei suoi confronti sulla base del divieto delle pratiche commerciali sleali. Al contrario, ciò contribuisce indubbiamente a rafforzare i diritti degli interessati. Inoltre, ciò può rivelarsi particolarmente efficace per prevenire un gran numero di violazioni.

In secondo luogo, per la Corte costituiscono dati relativi alla salute ai sensi del RGPD le informazioni inserite dai clienti (quali il loro nome, l’indirizzo di consegna e gli elementi necessari all’individuazione dei medicinali) al momento dell’ordine online dei medicinali riservati alle farmacie, anche qualora la vendita di questi ultimi non sia soggetta a prescrizione medica.

Infatti, tali dati sono idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute di una persona fisica stabilendo un nesso tra quest’ultima e un medicinale, le sue indicazioni terapeutiche o i suoi usi, indipendentemente dal fatto che tali informazioni riguardino il cliente o qualsiasi altra persona per la quale quest’ultimo effettui l’ordine. Distinguere in base al tipo di medicinali e al fatto che la loro vendita sia o meno soggetta a prescrizione medica sarebbe contrario all’obiettivo di protezione elevata previsto dal RGPD. Di conseguenza, il venditore deve informare i clienti in modo accurato, completo e facilmente comprensibile in merito alle caratteristiche e alle finalità specifiche del trattamento dei dati e chiedere il loro consenso esplicito al trattamento.

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