Penale

Violenza sessuale di gruppo, nullo il processo se vi partecipa il giudice onorario

Spiega la Suprema corte che si tratta di divieto che in caso di violazione determina la nullità dell’intera sequenza processuale e che essa è rilevabile in ogni stato e grado di giudizio

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di Paola Rossi

Il giudice onorario non può partecipare al collegio del Tribunale che giudica alcuni reati gravi, come la violenza sessuale di gruppo. L’esclusione del magistrato onorario deriva dall’elenco dei reati indicati dall’articolo 407 del Codice di procedura penale. Infatti, l’articolo 12 del Dlgs 116/2017 pone il divieto di partecipare al collegio per i giudici di pace quando il processo penale riguardi alcuni reati, individuando il perimetro in base alla norma codicistica richiamata espressamente (articolo 407, comma 2, lettera a, del Cpp).

Con la sentenza n. 18169/2024 la Corte di cassazione penale ha accolto il motivo di ricorso comune e con il quale i tre imputati lamentavano la violazione del divieto imposto alla magistratura onoraria di partecipare al collegio giudicante per il reato di cui erano accusati. La Cassazione accoglie la lamentata nullità di tutti gli atti processuali, rilevabile in qualsiasi stato e grado di giudizio. Ricorda, infatti, il giudice di legittimità che il richiamo letterale alla norma del Codice che indica una categoria di reati per i quali esiste una limitazione della capacità del giudice non fa superare l’originaria nullità dovuta all’illegittima composizione del collegio.

Il divieto imposto - che limita la capacità del giudice onorario - è inderogabile e sconta solo un’eccezione: il caso dei giudizi che fossero già pendenti alla data di entrata in vigore e dove un giudice onorario fosse componente del collegio. Il divieto non è neanche aggirabile applicando un’altra eccezione al divieto che è quello del caso della supplenza. Cioè di fronte ai reati sottoposti per legge al giudizio della magistratura ordinaria il giudice di pace può subentrare in qualità di supplente. Eccezione che fondamentalmente è stabilita per dare precedenza alle esigenze organizzative degli uffici giudiziari quando si renda necessario reperire un componente del tribunale. Ma la supplenza del magistrato onorario non scatta per una data categoria di reati tra cui rientra, appunto, la violenza sessuale.

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