Violenza sessuale, insostenibile la valutazione parcellizzata e atomistica dei singoli contatti sessuali
Reati contro la persona – Violenza sessuale – Configurabilità del delitto – Pluralità di atti non diretti a zone oggettivamente “erogene” – Valutazione globale e unitaria – Sussistenza.
Per la configurabilità della violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente e pacificamente definibili come erogene, possono essere rivolte al soggetto passivo anche con finalità del tutto diverse (come i baci e gli abbracci), deve costituire oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, in base ad una valutazione che tenga conto dell'intera condotta attiva, del contesto di effettivo svolgimento dell'azione e dei rapporti personali e non intercorrenti tra gli individui coinvolti. Nella fattispecie esaminata, il giudice di merito ha correttamente operato una interpretazione complessiva e non atomistica dei singoli atti in cui si è espletata la condotta dell'imputato, correttamente collocando i gesti incriminati in una serie di antefatti che tradivano palesemente la natura sessuale della stessa: la presa dei fianchi della donna con le mani da parte dell'imputato e la successiva adesione del suo corpo al proprio costituisce un'invasione della sfera più intima della persona, che, unitamente ad abbracci avvolgenti, baci non graditi e toccamenti del seno forzatamente distolti da parte della donna – anche in considerazione del rapporto di subordinazione lavorativa esistente tra i soggetti coinvolti - contribuisce ad integrare la fattispecie della violenza sessuale.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 4 ottobre 2016 n. 41469
Reati contro la persona – Violenza sessuale – Elemento soggettivo del reato – Dolo generico - Configurabilità – Sussiste.
Per costante giurisprudenza, l'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, inteso come coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente. Pertanto, non è necessario che gli atti sessuali in esame siano diretti al soddisfacimento del desiderio del soggetto agente né rilevano possibili fini ulteriori (concupiscenza, gioco, umiliazione morale e personale, ecc.) eventualmente perseguiti dallo stesso. E' dunque da sanzionare, in base ai principi generali del dolo penalmente rilevante, l'eventuale interpretazione posta a sostegno dell'assoluzione di merito fondata sull'involontarietà degli atti sessuali accertati.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 4 ottobre 2016, n. 41469
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Atti sessuali commessi “ioci causa” o con finalità di irrisione - Irrilevanza penale - Esclusione - Fattispecie.
In tema di violenza sessuale, il gesto compiuto “ioci causa” o con finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell'articolo 609-bis c.p., allorquando, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, rappresenta un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima. (Fattispecie di schiaffo e palpeggiamento sulla natica, accompagnati da esclamazione in apparenza galante e da successivo atteggiamento irridente).
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1709
Reati contro la persona - Violenza sessuale - Elemento oggettivo - Violenza fisica - Intimidazione psicologica - Coazione della vittima - Atti sessuali repentini - Consenso viziato – Dissenso.
In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infra-quattordicenni, da un consenso, ancorché' viziato, o dal dissenso comunque manifestabile.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2014, n. 46170
Reati contro la libertà sessuale - Atti sessuali - Nozione.
La nozione legislativa di «atti sessuali» (rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 609-bis c.p., ma anche dell'articolo 600-bis c.p.) ricomprende oltre a ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto conopeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. Ne consegue che anche i palpeggiamenti, i toccamenti e gli sfregamenti corporei, posti in essere nella prospettiva del reo di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, in quanto coinvolgono la corporeità della vittima, possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale di quella.
• Corte cassazione, sezione Unite penale, sentenza 14 aprile 2014, n. 16207
Reati contro la persona - Violenza sessuale - Atti sessuali - Nozione - Bacio o abbraccio - Fattispecie - Valutazione complessiva - Necessità - Condotta di reato - Contesto dell'azione - Rapporti tra le parti coinvolte - Riconducibilità.
Configura il reato di violenza sessuale, anche l'atto sessuale concretatosi in un bacio o in un abbraccio, purché sintomatico di una compromissione della libera determinazione sessuale del soggetto passivo. Un tale accertamento, tuttavia, esigerà una valutazione concreta del caso, da porsi in essere alla luce della condotta complessiva, del contesto in l'azione si è svolta, dei rapporti tra le persone coinvolte, e di ogni altro elemento utile.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2014, n. 10248