Vocatio in ius, interamente nullo il grado di giudizio in cui non è stata notificata la citazione a uno dei difensori
Il vizio impedisce la costituzione di un pieno contraddittorio tra le parti e va eccepito tempestivamente altrimenti è sanato
È nullo il processo di appello che si sia svolto senza l'avvenuta notificazione del decreto di citazione in giudizio a uno dei due difensori dell'imputato. Si tratta di nullità generale a regime intermedio che va eccepita tempestivamente altrimenti risulta sanata dal comportamento processuale "accondiscendente" tenuto dalla parte.
Nel caso concreto risolto dalla Cassazione penale con la sentenza n. 16564/2023 la nullità per la mancata notifica della vocatio in ius a entrambi i difensori non risultava essere stata sanata dalla comparizione in giudizio dell'avvocato pretermesso per errore della cancelleria.
Al contrario l'eccezione di nullità per la mancata notifica, che violava il diritto di difesa dell'imputato, risultava essere stata promossa con il primo atto difensivo dall'unico avvocato presente e regolarmente citato nel giudizio di appello. Invece, la Corte di appello aveva tralasciato la questione sollevata proseguendo il giudizio fino all'emissione della condanna.
La Cassazione, al contrario, accoglie il ricorso dell'imputato annullando l'intero giudizio di appello viziato dalla nullità non sanata e restituisce gli atti al giudice competente per il secondo grado.
Infatti, la Cassazione fa rilevare che il giudice di appello dinanzi a cui era stata sollevata la questione della nullità della vocatio in ius del collegio difensivo avrebbe dovuto ritenerla tempestivamente eccepita in quanto presentata al primo atto della difesa in fase di articolazione delle conclusioni scritte in sede di appello. Da cui se ne deriva che la nullità non era stata sanata dal comportamento processuale della parte che aveva subito il difetto di un pieno contraddittorio.