Civile

Volontaria giurisdizione, l'autorizzazione del notaio non paga il contributo unificato

Lo ha chiarito il Ministero della giustizia con la circolare del 2 maggio 2023. L'impugnazione dell'autorizzazione invece è soggetta al pagamento del contributo unificato

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di Francesco Machina Grifeo

Buone notizie per chi ricorre alle nuove competenze affidate ai notai dalla riforma Cartabia per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate relative a minori o a persone interdette, inabilitate o beneficiarie dell'a mministrazione di sostegno. L'Ufficio giudiziario, infatti, quando riceve la comunicazione dell'autorizzazione concessa dal notaio rogante "non è tenuto a richiedere né il pagamento del contributo unificato né il versamento dell'importo forfettario" (articolo 30 del Dpr n. 115 del 2002).

Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia con la circolare del 2 maggio firmata dal Direttore Generale degli Affari Interni Giovanni Mimmo inviata a tutti i tribunali, alle Corti di appello ed alla Cassazione, che fa seguito a numerosi quesiti pervenuti sul trattamento fiscale. L'impugnazione delle autorizzazioni notarili è invece soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio.

Il presupposto necessario affinché sorga l'obbligo di sostenere le spese degli atti processuali, spiega la circolare, è che venga instaurato un processo dinanzi all'autorità giudiziaria, mentre l'autorizzazione resa dal notaio "non configura un provvedimento di natura giurisdizionale", per cui non è soggetta al contributo unificato. Per le medesime ragioni, prosegue la nota, "non si ritiene esigibile l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo Testo unico".

Si tratta infatti di una competenza concorrente con quella dell'autorità giudiziaria, "talché l'interessato potrà alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice", fermo restando il controllo esercitabile dall'autorità giudiziaria. E sebbene la natura delle nuove competenze riguardi funzioni tradizionalmente ascritte alla giurisdizione volontaria, "poiché il notaio-pubblico ufficiale riceve tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell'autorità giudiziaria, è escluso, in radice, che l'attività di che trattasi possa qualificarsi come giurisdizionale".

Depongono in tal senso anche l'assenza di particolari prescrizioni per la forma della richiesta da presentare al notaio (salvo l'uso dello scritto), l'analoga assenza di indicazioni in merito al contenuto-forma della autorizzazione notarile, infine l'assenza di qualsiasi criterio distributivo della "competenza territoriale", tanto che il "notaio rogante" può essere scelto liberamente dalle parti, su tutto il territorio nazionale. Nello stesso senso milita la "non secondaria circostanza" che l'autorizzazione sia utilizzabile esclusivamente dal notaio che l'abbia emessa (ossia il fatto che il notaio autorizzante debba coincidere con il notaio rogante) diversamente da quanto avverrebbe laddove si trattasse di provvedimento giurisdizionale, utilizzabile, in quanto tale, innanzi a qualsiasi notaio.

Tornando al sistema impugnatorio, la circolare precisa che il legislatore ha assoggettato l'autorizzazione del notaio allo stesso regime di impugnazione dell'autorizzazione concessa dal giudice, per cui il rimedio applicabile è il reclamo camerale (articolo 739 c.p.c.). L'impugnazione dunque "deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b), Dpr n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall'art.13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge". Infine, "in mancanza di espressa esenzione", resta dovuto il pagamento delle anticipazioni forfettarie (articolo 30 Dpr 115/2002 e dei diritti di copia).

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