Civile

Volontaria giurisdizione, il nuovo ruolo dei notai in una “Guida”

Dal 28 febbraio 2023 anche il notaio può rilasciare autorizzazioni per la stipula di atti pubblici o scritture private autenticate nei quali intervenga un soggetto incapace oppure per atti aventi a oggetto beni ereditari

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di Francesco Machina Grifeo

Cresce il numero dei soggetti fragili in Italia. Secondo i dati del Ministero della Giustizia le amministrazioni di sostegno hanno raggiunto quota 350mila e la tendenza è in crescita. Le persone con disabilità sono invece circa 13 milioni, mentre quelle che hanno subito l’interdizione sono circa 140.000.

In questo contesto il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori hanno presentato oggi a Roma, presso la Camera dei Deputati, la nuova guida Volontaria giurisdizione. Il notaio e le fragilità sociali: una nuova disciplina per i minori e i soggetti incapaci . Viene illustrata la nuova procedura introdotta dal Dlgs 149/2022 (articolo 21) che - nell’ottica di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali – ha previsto la possibilità di rivolgersi al notaio, oltre che al giudice, per il compimento di determinati atti di amministrazione da parte di soggetti fragili o di minori per i quali è necessario l’intervento del giudice (cd. volontaria giurisdizione).

A partire dal 28 febbraio 2023, infatti, è stata prevista la possibilità anche per il notaio di rilasciare autorizzazioni, in via concorrente e alternativa rispetto al giudice, per la stipula di atti pubblici o scritture private autenticate nei quali intervenga un soggetto incapace oppure per atti aventi a oggetto beni ereditari.

Nel corso dell’iniziativa, illustrata dal presidente e dalla consigliera nazionale Giulio Biino e Alessandra Mascellaro, è stato spiegato che “il notaio rogante rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità, o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse del soggetto tutelato”, poi “comunica l’autorizzazione alla Cancelleria del tribunale, che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento, e al pubblico ministero”. E, a questo punto, “l’autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al tribunale e al Pubblico ministero, senza che sia stato proposto reclamo”.

Snellimento della procedura e velocità dei tempi di autorizzazione, secondo il Consiglio nazionale del Notariato, sono dunque i maggiori vantaggi che offre la procedura sulla volontaria giurisdizione.

Al notaio viene data la possibilità di rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno necessarie per vendere o acquistare un immobile, accettare un’eredità, intervenire in un atto di mutuo, ecc., nonché le autorizzazioni relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari.

Il professionista incaricato per la stipula dell’atto, si legge ancora nella Guida, può svolgere oggi le medesime funzioni del giudice per il rilascio dell’autorizzazione necessaria. Il canale autorizzatorio giudiziale resta comunque percorribile dalle parti, ma a esso si affianca la possibilità di domandare il rilascio della medesima autorizzazione al notaio.

Analogamente all’Autorità giudiziaria, il notaio dovrà compiere tutte le valutazioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione. A differenza di quanto accade per la richiesta al giudice, la competenza del notaio non incontra limitazioni territoriali. L’unico requisito posto dalla legge è, infatti, che il notaio che rilascia l’autorizzazione sia lo stesso che stipulerà l’atto successivo.

La Guida presenta anche un’ampia casistica con le relative risposte.

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