Voucher turistici scaduti: le regole per i rimborsi in caso di insolvenza dell'operatore
Pubblicato in Gazzetta il decreto con le modalità di indennizzo per i bonus non utilizzati e non rimborsati
Via libera agli indennizzi per i voucher turistici inutilizzati. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre n. 272 il decreto 10 settembre 2021, n. 160 del Ministero del Turismo: "Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del Dl 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Il provvedimento entra in vigore il prossimo 30 novembre.
Il decreto, dunque, come chiarisce l'articolo 1, definisce "i criteri e le modalità" per l'erogazione delle risorse del Fondo che ha una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, nonché la misura per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. Le risorse stanziate per l'anno 2020, pari a 5 milioni di euro, non risultano invece disponibili, "in quanto non tempestivamente impegnate entro il 31 dicembre 2020, termine di chiusura dell'esercizio finanziario".
I consumatori dovranno presentare la domanda di indennizzo esclusivamente in via telematica seguendo le indicazioni fornite sul sito del Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/) che pubblicherà un apposito avviso.
Per presentare la propria richiesta ci sarà tempo massimo fino alle ore 12,00 del 31 dicembre 2021. Nella domanda, i consumatori dovranno indicare l'atto con cui è stato dichiarato il fallimento o lo stato di insolvenza dell'impresa e dovranno autocertificare di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, oltre al mancato utilizzo o rimborso del voucher.
Sempre in allegato poi dovranno presentare: a) i voucher scaduti; b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori.
L'indennizzo viene erogato "in misura pari al valore monetario del Voucher" entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
Mentre in caso di risorse insufficienti si procederà ad un riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti. Se invece le autocertifcazioni risulteranno non veritiere, la Direzione generale disporrà la revoca dell'indennizzo, con recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi e fatte salve le sanzioni di legge.