LAVORATORI IN MOBILITÀ: IL BENEFICIO RADDOPPIA
Le agevolazioni contributive previste in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, sono disciplinate dall’articolo 1, dai commi 118 al 121, legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dalla circolare Inps n. 17 del 29 gennaio 2015.Tale agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui, solo con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1°gennaio 2015 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.Si rileva, inoltre, che la circolare Inps n. 17/2015 ha chiarito che qualora le nuove assunzioni riguardino lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il datore potrà fruire, oltre all’esonero contributivo di cui alla legge 190/2014, anche dell’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, legge 223/1991, pari ad un contributo mensile del 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.Pertanto, sul presupposto che gli ulteriori ex dipendenti della società in liquidazione non facciano parte del ramo d’azienda acquisito tramite affitto, sembra ragionevole ritenere che la società possa fruire di entrambe le agevolazioni, sempre che le assunzioni avvengano entro e non oltre il 31 dicembre 2015.