Codice rosso: corsia preferenziale per il contatto con la vittima di violenze domestiche
Con la legge 19 luglio 2019 n. 69, si ripropone l’ennesimo intervento novellistico sul codice penale e, più marginalmente, su quello di procedura penale. Il fondamento baricentrico è identificato, secondo il titolo della legge, nell’esigenza di rafforzare la «tutela delle vittime di violenza domestica e di genere». In realtà, le traiettorie lungo le quali si sviluppa la serie delle modifiche normative introdotte sono sostanzialmente due. La prima è costituita - more solito, vien fatto di dire (e di ripetere) - da una raffica di inasprimenti sanzionatori rivolti ad alcune fattispecie incriminatrici: violenza sessuale, atti persecutori, e così via. La seconda è rappresentata da una serie di nuove fattispecie incriminatrici, quali la coazione al matrimonio, la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e alcune altre.
La prima direttrice: una raffica di inasprimenti sanzionatori
Ora, per quanto riguarda la prima traiettoria si deve innanzitutto ribadire (per quel poco che serve) che i giri di vite sanzionatori non incrementano, di per sé, né punto né poco la tutela di alcuna vittima: sono destinati a lasciare le cose esattamente come le hanno trovate. L’omaggio tributato con reiterato rigore alle virtù “salvifiche” della prevenzione generale negativa (e cioè puramente intimidativa) spinta sino al parossismo, è vano e vuoto: esso vale quel che costa a chi si affanna a rinnovarlo, e cioè niente; quando non produce addirittura danno determinando aporie e sperequazioni destinate a rendere ancor meno sensato l’apparecchio della giustizia.
In secondo luogo, occorre rilevare che fattispecie normative nelle quali si evidenzi in forma tipica una violenza «domestica» o di «genere» sono piuttosto rare. Al di là del delitto di maltrattamenti e di poche altre ipotesi criminose, la violenza domestica e di genere può esprimersi nelle forme delittuose più diverse, dalle percosse all’omicidio, dal sequestro di persona alla minaccia e così via declinando. La scelta del legislatore si è quindi concentrata su talune fattispecie a contesto, per così dire indifferenziato e privo di determinazioni di genere (come ad esempio, la violenza sessuale), assumendo che esse, in particolare, possano esprimere quel connotato significativo su cui si imposta l’intervento legislativo: violenza sessuale e atti persecutori, ad esempio, assumono per lo più a bersaglio una persona femminile. Quanto abbia giocato, in questa selezione un effettivo riscontro criminologico, e quanto invece abbia pesato il clamore mediatico riservato a certi tipi di reato è impossibile dire.
La seconda direttrice: una nuova serie di incriminazioni
Per quanto riguarda la seconda traiettoria d’intervento costituita dalla serie delle nuove incriminazioni, si tratta di fattispecie che, salvo una (quella del nuovo articolo 387-bis del Cp), prescindono dal riferimento tipico a contesti domestici o a qualifiche di genere. Si tratta di fattispecie sotto questo profilo “comuni”, il cui retroterra criminologico può certo essere costituito anche dai rapporti familiari o riferirsi a una persona femminile; ma non necessariamente. Del resto, la formulazione di reati incentrati in via esclusiva sul genere, se non fosse solidamente basata sulla natura delle cose, supererebbe ben difficilmente un vaglio di costituzionalità in termini di rispetto del principio di uguaglianza.
In definitiva, violenza domestica e violenza di genere non costituiscono che un’etichetta attraente, ma piuttosto ingannevole. I contenuti valgono per quel che sono, spogli di titoli e qualifiche ben poco rappresentativi.
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Avv. Marco Proietti e Avv. Simone Chiavolini – Studio Legale Proietti