Penale

Codice rosso: corsia preferenziale per il contatto con la vittima di violenze domestiche

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di Tullio Padovani

Con la legge 19 luglio 2019 n. 69, si ripropone l’ennesimo intervento  novellistico sul codice penale e, più marginalmente, su quello di procedura  penale. Il fondamento baricentrico è identificato, secondo il titolo  della legge, nell’esigenza di rafforzare la «tutela delle vittime di violenza  domestica e di genere». In realtà, le traiettorie lungo le quali si sviluppa la  serie delle modifiche normative introdotte sono sostanzialmente due. La  prima è costituita - more solito, vien fatto di dire (e di ripetere) -  da una raffica di inasprimenti sanzionatori rivolti ad alcune fattispecie  incriminatrici: violenza sessuale, atti persecutori, e così via. La seconda è  rappresentata da una serie di nuove fattispecie incriminatrici, quali la  coazione al matrimonio, la diffusione illecita di immagini sessualmente  esplicite e alcune altre.

La prima direttrice: una raffica di inasprimenti sanzionatori
Ora, per quanto riguarda la prima traiettoria si deve  innanzitutto ribadire (per quel poco che serve) che i giri di vite sanzionatori  non incrementano, di per sé, né punto né poco la tutela di alcuna vittima:  sono destinati a lasciare le cose esattamente come le hanno trovate.  L’omaggio tributato con reiterato rigore alle virtù “salvifiche” della  prevenzione generale negativa (e cioè puramente intimidativa) spinta sino al  parossismo, è vano e vuoto: esso vale quel che costa a chi si affanna a  rinnovarlo, e cioè niente; quando non produce addirittura danno determinando  aporie e sperequazioni destinate a rendere ancor meno sensato l’apparecchio  della giustizia.

In secondo luogo, occorre rilevare che fattispecie normative nelle quali si  evidenzi in forma tipica una violenza «domestica» o di «genere» sono  piuttosto rare. Al di là del delitto di maltrattamenti e di poche altre  ipotesi criminose, la violenza domestica e di genere può esprimersi nelle forme  delittuose più diverse, dalle percosse all’omicidio, dal sequestro di persona  alla minaccia e così via declinando. La scelta del legislatore si è quindi  concentrata su talune fattispecie a contesto, per così dire indifferenziato e  privo di determinazioni di genere (come ad esempio, la violenza sessuale),  assumendo che esse, in particolare, possano esprimere quel connotato  significativo su cui si imposta l’intervento legislativo: violenza sessuale e  atti persecutori, ad esempio, assumono per lo più a bersaglio una persona  femminile. Quanto abbia giocato, in questa selezione un effettivo riscontro  criminologico, e quanto invece abbia pesato il clamore mediatico riservato a  certi tipi di reato è impossibile dire.

La seconda direttrice: una nuova serie di incriminazioni
Per quanto riguarda la seconda traiettoria d’intervento  costituita dalla serie delle nuove incriminazioni, si tratta di  fattispecie che, salvo una (quella del nuovo articolo 387-bis del Cp),  prescindono dal riferimento tipico a contesti domestici o a qualifiche di  genere. Si tratta di fattispecie sotto questo profilo “comuni”, il cui  retroterra criminologico può certo essere costituito anche dai rapporti  familiari o riferirsi a una persona femminile; ma non necessariamente. Del  resto, la formulazione di reati incentrati in via esclusiva sul genere, se non  fosse solidamente basata sulla natura delle cose, supererebbe ben difficilmente  un vaglio di costituzionalità in termini di rispetto del principio di  uguaglianza.

In definitiva, violenza domestica e violenza di genere non  costituiscono che un’etichetta attraente, ma piuttosto ingannevole. I contenuti  valgono per quel che sono, spogli di titoli e qualifiche ben poco  rappresentativi.

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