Penale

L’ANALISI/2 - Le contraddizioni di un abnorme meccanismo repressivo

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di Tullio Padovani

Il nuovo quadro normativo comprende anche una circostanza attenuante a effetto speciale, basata sulla collaborazione processuale. Si tratta della solita musica, che va in repertorio da quarant'anni a questa parte nelle più svariate occasioni. Non val la pena di soffermarsi sui contenuti, che ripetono moduli stagionati. Piuttosto, conviene osservare che la previsione di queste forme “premiali” segnala sempre fenomeni tanto diffusi e tanto radicati da non poter essere efficacemente contrastati con i normali poteri di controllo e coercizione: bisogna confidare sulla delazione collaborativa e sulla resipiscenza interessata di qualche delinquente.

Il ventaglio repressivo - Un triste messaggio, soprattutto quando i fenomeni in gioco sono - come in questo caso - di carattere sociale e connessi ad attività che, in teoria, sarebbero, per loro stessa natura, suscettibili di controllo e di prevenzione. Le schiere di reietti che faticano nei campi del Belpaese sono sotto gli occhi di chi passa. Ma chi passa?
Se la repressione è periclitante, il ventaglio repressivo si è tuttavia allargato. È prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del prodotto o del profitto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento; l'articolo 603-bis viene, inoltre inserito tra i reati per cui l'articolo 12-sexies, comma 1, Dl 306/1992 prescrive la confisca allargata o per sproporzione.

Last but not least, viene introdotta all'articolo 3 della legge una forma di «controllo giudiziario» quale forma alternativa al sequestro preventivo dell'azienda in cui è stato commesso il reato, «qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale presso cui è stato commesso il reato possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale» (articolo 3, 1° comma citato). Il controllo giudiziario, esercitato per il tramite di un amministratore giudiziario, consiste in una sorta di curatela finalizzata a impedire il verificarsi di «situazioni di grave sfruttamento lavorativo» (articolo 3, comma 2, citato). A prescindere dall'amenità del «grave» sfruttamento che sembrerebbe - paradossalmente - escludere la rilevanza di uno sfruttamento «lieve», la disposizione si presenta molto problematica.

Poiché l'azienda cui essa si riferisce può concernere sia un imprenditore individuale sia un imprenditore societario, e poiché la legge introduce, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del Cp, la responsabilità amministrativa dell'ente (articolo 6, legge citata), si tratta di stabilire se il congegno normativo predisposto dall'articolo 3 si riferisca indiscriminatamente a entrambe le categorie.

La risposta sembra dover essere negativa, perché per gli enti il sequestro preventivo è disciplinato dall'articolo 53 del Dlgs 231/2001, ed è limitato al sequestro finalizzato alla confisca del prezzo o del profitto del reato. Si potrebbe forse sostenere che l'articolo 3 della legge citata costituisca una sorta di «integrazione aggiuntiva» implicita; ma così non può essere se si considera che il sequestro di un'azienda deborderebbe inevitabilmente in una deroga al regime delle misure cautelari di cui all'articolo 45 e seguenti, Dlgs 231/2001. Infatti, il sequestro dell'azienda si tradurrebbe in una interdizione cautelare all'attività di impresa, per la quale sono previsti presupposti e disciplina del tutto peculiari, che non è certo il caso di illustrare.
È giocoforza ritenere dunque che l'articolo 3 della legge citata si riferisca soltanto all'azienda di un'impresa individuale. Il risultato ermeneutico non chiarisce peraltro tutti i dubbi; ne solleva anzi di nuovi. Poiché, a parità di condizioni, il regime dell'interruzione dell'attività disposta in via cautelare risulta, per l'imprenditore individuale e per quello societario, sensibilmente diverso (basta pensare alla difformità di presupposti, davvero notevole), sorge il problema della disparità di trattamento, che sembra piuttosto irragionevole; anzi, paradossale, visto che l'imprenditore individuale risulterebbe sottoposto a un regime comparativamente più stringente e severo. Sarà anche qui il caso di metter mano a un'altra riformetta.

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