Comunitario e Internazionale

Possibile ottenere lo status di rifugiato se ci si rifiuta di fare il servizio militare in Siria

In molti casi il rfiuto è espressione di opinioni politiche o di convinzioni religiose o è motivato dall'appartenenza a un determinato gruppo sociale


Nel contesto della guerra civile in Siria, sussiste una forte presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare in tale paese sia collegato a un motivo che può far sorgere il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. In numerosi casi, infatti, tale rifiuto è espressione di opinioni politiche o di convinzioni religiose o, ancora, è motivato dall'appartenenza a un determinato gruppo sociale. Lo ha chiarito al Cgue con la sentenza 19 novembre 2020 nella causa C-238/19.

Il caso
Un cittadino siriano soggetto all'obbligo di leva che è fuggito dal suo paese per eludere il servizio militare, esponendosi pertanto al rischio di subire azioni giudiziarie o sanzioni penali in caso di ritorno in Siria, contesta dinanzi al Verwaltungsgericht Hannover (Tribunale amministrativo di Hannover, Germania) la decisione del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati, Germania) di concedergli la protezione sussidiaria senza riconoscergli lo status di rifugiato.
Secondo il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, l'interessato, di per sé, non avrebbe subìto persecuzioni che lo abbiano spinto alla partenza e, avendo soltanto fuggito la guerra civile, non dovrebbe temere persecuzioni se ritornasse in Siria. In ogni caso, non sussisterebbe alcun collegamento tra le persecuzioni temute e uno dei cinque motivi di persecuzione che possono far sorgere il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, ossia la razza, la religione, la nazionalità, l'opinione politica o l'appartenenza a un determinato gruppo sociale.
Il Verwaltungsgericht Hannover ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sulla protezione internazionale secondo la quale gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che escludono il riconoscimento dello status di rifugiato, come un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità. Secondo il Verwaltungsgericht Hannover, l'interessato avrebbe potuto essere indotto a commettere crimini del genere in qualità di coscritto nell'ambito della guerra civile siriana.

La sentenza
La Corte di giustizia rileva, anzitutto, che in mancanza, nello Stato di origine, di una possibilità prevista dalla legge di rifiutare di prestare servizio militare, non si può opporre all'interessato il fatto che non abbia formalizzato il suo rifiuto seguendo una determinata procedura e sia fuggito dal suo paese di origine senza presentarsi alle autorità militari.
Inoltre, in un contesto di aperta guerra civile caratterizzato dalla commissione ripetuta e sistematica di crimini di guerra o contro l'umanità da parte dell'esercito mediante l'impiego di militari di leva, è irrilevante il fatto che l'interessato non sia a conoscenza dell'ambito dei suoi futuri interventi militari.
Per contro, deve sussistere un collegamento tra le azioni giudiziarie o le sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare e almeno uno dei cinque motivi di persecuzione che possono far sorgere il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Secondo la Corte, l'esistenza di un tale collegamento non può essere considerata accertata né, di conseguenza, può essere sottratta all'esame delle autorità nazionali responsabili dell'esame della domanda di protezione internazionale.
Il rifiuto di prestare servizio militare, infatti, può anche avere motivi distinti dai cinque motivi di persecuzione summenzionati. In particolare, esso può essere motivato dal timore di esporsi ai pericoli che lo svolgimento del servizio militare comporta in un contesto di conflitto armato.
Tuttavia, in numerosi casi, il rifiuto di prestare servizio militare è espressione di opinioni politiche, consistenti nel rifiuto di qualsiasi impiego della forza militare o nell'opposizione alla politica o ai metodi delle autorità del paese di origine, di convinzioni religiose o, ancora, è motivato dall'appartenenza a un determinato gruppo sociale.
Sussiste infatti una forte presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare nelle circostanze che caratterizzano la causa sottoposta alla Corte si ricolleghi a uno dei cinque motivi che possono far sorgere il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Non è onere dell'interessato fornire la prova di tale collegamento, spetta invece alle autorità nazionali competenti verificare, alla luce di tutte le circostanze di cui trattasi, la plausibilità di tale collegamento.
La Corte rileva inoltre che, in un contesto di conflitto armato, in particolare di guerra civile, e in assenza di una possibilità prevista dalla legge di sottrarsi agli obblighi militari, è altamente probabile che il rifiuto di prestare servizio militare sia interpretato dalle autorità come un atto di opposizione politica, a prescindere dalle motivazioni personali eventualmente più complesse dell'interessato. Orbene, secondo la direttiva sulla protezione internazionale, nell'esaminare se l'interessato nutra un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che egli possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

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