Immobili

Canoni di locazione: gli impianti sportivi esclusi dal credito d'imposta

Palestre e piscine, all'interno di spazi concessi in locazione, non potranno usufruire del credito d'imposta del 60% previsto nel Decreto “Rilancio”, restano valide le agevolazioni previste nel Decreto “Cura Italia”. Necessaria una valutazione di tutte le opportunità normative e fiscali per una ripresa in sicurezza e stabilità

a cura dell'avv. Gandolfi, GF Legal

Attraverso il decreto-legge “Rilancio”, il Governo italiano ha adottato una serie di misure economiche, soprattutto di natura fiscale, allo scopo di consentire una ripresa più agevole ad imprese medio-piccole ed attività commerciali, alla luce della situazione di emergenza causata dal COVID-19.


Degna di nota, in questo senso, è la possibilità, prevista per chi esercita la propria attività in locali in affitto, di poter godere di un credito d'imposta, per un importo corrispondente al 60% di quanto dovuto al locatore, per i periodi di marzo, aprile e maggio.
A prevedere questo beneficio, nello specifico, è l'art. 28 del Decreto, che estende l'applicazione del medesimo a svariate attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, nonché nel caso di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.


Inoltre, e ciò è di rilievo, il conduttore ha la possibilità di cedere il credito al locatore stesso, oppure alle Banche.


Inspiegabilmente, fra le attività sopraelencate non vi è riferimento a chi si occupa di attività sportive (gestori di impianti sportivi, palestre, piscine).


Questa apparente dimenticanza del legislatore è, tuttavia, colmata verso fine Decreto, precisamente all'art. 216, comma 3, che è andato a modificare le previsioni dell'art. 95 del D.L. Cura Italia.


Si prevede, difatti, che, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche che esercitino un'attività sportiva all'interno di un immobile concesso in locazione, hanno il diritto di ottenere una riduzione dei canoni pari al 50%, da marzo 2020 a luglio 2020.


Perciò, pur non potendo giovare direttamente di un credito d'imposta, e su ciò si potrebbero effettuare valutazioni pe la disparità di trattamento, per immobili adibiti a palestre e similari, chi opera in tale settore economico potrebbe, legittimamente, rivolgersi al proprietario dell'immobile, chiedendo che venga operato un riequilibrio degli interessi coinvolti.


Si tratta, a ben vedere, di una novità di rilievo: la norma precedente si limitava a prevedere una sospensione dei canoni sino al 31 maggio 2020.
In questo modo, invece, pur non potendo accedere ai benefici delle altre attività, è possibile, quantomeno, ora, stabilire un nuovo equilibrio nell'assetto degli interessi, sottesi al contratto di locazione, laddove il medesimo sia venuto meno, non con una mera sospensione, spostando, così, solamente i termini per il pagamento, bensì, con una vera e propria riduzione, prevista espressamente dalla legge.


Sempre per le società e associazioni sportive dilettantistiche e non, il comma 4 dell'art. 216 ha esteso, poi, la possibilità prevista dall'art. 88 del D.L. Cura Italia, di, proporre agli abbonati presso la propria struttura, un voucher di durata di un anno, a fronte dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.


Si può concludere, dunque, che, in entrambi i casi, il Decreto consenta, a chi non ha potuto svolgere la propria attività normalmente, di contenere, almeno in parte, ulteriori perdite economiche.


“Per i gestori di centri sportivi, come per i gestori di ristoranti e alberghi, molteplici sono gli interventi normativi realizzati ad hoc. Tuttavia, proprio in questa delicata fase di ripresa delle attività, è fondamentale – commenta l'avvocato Cristina Gandolfi founding partner di GF Legal ed esperta di diritto commerciale e mediazione aziendale – valutare le necessità di ogni singola realtà per un supporto concreto e mirato nell'interpretazione, e applicazione, delle norme”.


Obiettivo primario - continua l'avvocato Gandolfi - oltre che tutelare la salute e la sicurezza delle parti coinvolte, evitare il sorgere di lunghi e dispendiosi contenziosi giudiziari che potrebbero ledere il rilancio a breve termine dell'attività stessa”.

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