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Regolamento Europeo in materia di Crowdfunding: finanza alternativa per le PMI e Start-up in ottica transfrontaliera

Dopo un iter di circa due anni il Parlamento Europeo, in seduta plenaria, lo scorso 5 ottobre ha approvato il nuovo Regolamento Europeo n.2020/1503 sul crowdfunding denominato "European Crowdfunding Service Providers", o "ECSP"

di Alessandra Lombardi *

Il Regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 20 ottobre 2020, troverà applicazione a decorrere dal 10 novembre 2021, ed ha lo scopo, in conformità con i principi che governano l'Unione, di promuovere la prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding, di agevolare l'esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno e di promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento delle imprese, stabilendo requisiti uniformi in tema di prestazione di servizi di crowdfunding, di organizzazione, di autorizzazione e di vigilanza degli ECSP, nonché attenzione alla tutela degli investitori.

L'obiettivo della nuova normativa chiaramente emerge dalla lettura dell'action plan presentato dalla Commissione Europea già a marzo 2018, in cui si è preso atto del fatto che nell'ultimo decennio il crowdfunding ha raggiunto la maturità tecnologica e, in numerosi Stati, si è dimostrato un valido strumento (alternativo a quelli classici) per raccogliere finanziamenti. Ciononostante lo sviluppo del settore è avvenuto in modo disomogeneo tra i membri dell'UE, portando alla creazione di molteplici regimi regolatori, spesso anche divergenti l'uno dall'altro.

Si è così creata una barriera normativa, che è andata ad acuire i già esistenti ostacoli (ad esempio vincoli operativi, ingenti costi per le transazioni e così via) e che invece, dovrebbe condurre allo sviluppo di un mercato unico e transazionale del crowdfunding.

La Regolamentazione ECSP è stata quindi sviluppata proprio per permettere di superare questo ostacolo andando, per altro, a rafforzare la protezione degli investitori e dei risparmiatori attraverso l'implementazione della trasparenza per favorire la crescita dimensionale e lo sviluppo delle piattaforme all'interno del mercato unico UE.

La finalità è, sostanzialmente, quella di agevolare la raccolta di capitali, dare maggiori e migliori opportunità di investimento e incentivare la diffusione del crowdfunding transnazionale (cross-border).

Ma non solo, l'interesse dell'Unione Europea ha anche lo scopo di portare il focus del FinTech nell'Europa continentale, così che consumatori, investitori e società emittenti possano cogliere al meglio i benefici finanziari ed economici offerti da un mercato unico in un settore in rapida evoluzione, come quello dei servizi finanziari, che ha raggiunto un giro d'affari ragguardevole anche in Italia.

Si pensi, che nonostante il lockdown, nel primo semestre 2020, le piattaforme di equity crowdfunding operative nel nostro Paese, hanno raccolto la somma di 39 milioni di Euro, 11 milioni di Euro in più dello stesso periodo del 2019 (+40%) (Fonte: Crowdfunding Buzz).

Senza dimenticare che il fenomeno è ben conosciuto in Italia anche dal punto di vista normativo visto che è stata la prima nazione in Europa, e una delle prime al mondo, a disciplinare il settore con una normativa che nel tempo è stata sempre più oggetto di richiami ed approfondimenti normativi, a partire dal Decreto Legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (noto anche come "Decreto crescita bis") e con il Regolamento Consob n. 18592/2013.

Quest'ultimo è stato oggetto di recenti modifiche nel 2019, che hanno consentito l'introduzione di misure del tutto innovative, tra cui la possibilità per le PMI di emettere mini-bond tramite portali online, sottoscrivibili da investitori retail, oltre alla creazione di una sorta di mercato secondario che permette di rendere maggiormente liquido l'investimento in equity crowdfunding, problema questo fortemente limitativo di tali tipologie di investimenti. Ed infatti, una volta sottoscritta la partecipazione in una start-up o PMI, all'investitore era di fatto preclusa la vendita verso terzi, anche a rischio in perdita, con la conseguenza che l'unico modo per monetizzare l'investimento si realizzava al momento dell'exit dalla società, richiedendo un vincolo finanziario pluriennale e piuttosto aleatorio.

Riportando l'attenzione sul Regolamento Europeo, innanzitutto lo stesso prende in considerazione il settore prettamente finanziario e quindi, le forme dell'equity e del debt crowdfunding, che prevedono l'emissione di valori mobiliari o strumenti finanziari, non considerando, invece, la raccolta di fondi tramite piattaforme di crowdfunding che hanno ad oggetto ricompense o donazioni (donation e reward based crowdfunding).

Quanto ai destinatari della norma, trattasi delle società emittenti che nei 12 mesi non superino valori di raccolta superiori a 5 milioni di euro, "pena" l'applicabilità e l'assoggettabilità alla disciplina MiFID e del regolamento sui prospetti. Si veda sul punto che la Direttiva UE 2020/1504, modifica l'art.2 "Esenzioni" della Direttiva MiFID II al fine di escludere i fornitori di servizi di crowdfunding, esentati ai sensi del Regolamento, dall'applicazione della stessa.

Non solo, una volta applicato in tutti gli Stati Membri, il Regolamento renderà possibile per le piattaforme autorizzate in Italia effettuare raccolte fondi anche in altri Stati europei specificatamente individuati - e viceversa per le piattaforme di altri Stati membri - di fatto ampliando la possibilità per le emittenti di raccogliere maggiori fondi per finanziare i propri progetti anche in Paesi differenti da quello di origine, garantendo parimenti, anche una maggiore concorrenza sia tra quest'ultime e quindi, tra i progetti finanziabili, che tra gli stessi "provider".

Prerequisito per l'estensione dell'operatività, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, sarà la semplice comunicazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro di autorizzazione (concessa ai sensi dell'art.12 del medesimo Regolamento), contenente una serie determinata di informazioni. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazioni a sua volta, detta Autorità comunicherà i dati ricevuti alle rispettive autorità degli Stati membri in cui l'ECSP intende prestare servizi, e all'ESMA.

Il fornitore dei servizi potrà iniziare a prestare i propri servizi al più tardi 15 giorni di calendario dopo la suddetta comunicazione.

Altro profilo degno di menzione, che si pone anche in tal caso, fortemente in analogia con la disciplina italiana, concerne la tutela degli investitori sollecitati a sottoscrivere strumenti finanziari emessi nella maggior parte dei casi da start-up e PMI per finanziare progetti innovativi, tramite portali online.

La tutela dell'investitore si sviluppa nell'obbligo di informativa degli investitori in ottica di chiarezza, trasparenza e garanzia degli stessi.

Il Regolamento opera una particolare distinzione tra investitori "sofisticati" e investitori "non sofisticati" – si ricorda che invece, la normativa italiana distingue tra investitori professionali e quelli riconducibili alla categoria degli investitori che operano al di fuori dell'attività professionale, introducendo livelli di salvaguardia differenziati in base alla categoria di appartenenza. Detta distinzione richiama quella già esistente nella Direttiva 2014/65/UE "Direttiva MiFID II" e prende in considerazione anche l'esperienza e le conoscenze dei potenziali investitori con riguardo alla materia, valutate secondo criteri e procedura di cui all'Allegato II al Regolamento.

In particolare, come peraltro previsto anche dalla normativa italiana di riferimento, agli investitori "non sofisticati" dovrà essere sottoposto un test d'ingresso per la verifica della conoscenza e delle capacità economiche volte a sostenere eventuali perdite, così da saggiare la consapevolezza o meno, dei rischi connessi all'investimento in generale e alla tipologia di investimento offerta sulla piattaforma online.

La norma contempla anche l'operatività nella piattaforma di un meccanismo di simulazione volto ad accertare la capacità dell'investitore "non sofisticato" di sostenere perdite che in ogni caso pari al 10% del patrimonio netto ed un sistema di alert nel caso di superamento del rapporto investimento/patrimonio (5%). In tale ultimo caso, l'ECSP prima di consentire l'adesione all'offerta dovrà provvedere ad inoltrare a tale investitore una specifica avvertenza sui rischi dell'investimento ed assicurarsi che quest'ultimo abbia dato consenso esplicito allo stesso.

L'investitore "non sofisticato" si vede riconosciuto anche un diritto di ripensamento o "periodo di riflessione precontrattuale" di 4 giorni dall'acquisto o sottoscrizione delle partecipazioni, che consentirà di revocare l'offerta di investimento o la manifestazione di interesse in una specifica offerta di crowdfunding senza obbligo di motivazione e senza penali. Sul punto, si evidenzia che il Regolamento Consob, delibera n.18592 del 26 giugno 2013, consente già agli investitori non professionali di recedere dall'ordine di adesione senza oneri a loro carico entro 7 giorni decorrenti dalla data dell'ordine stesso.

Il Regolamento europeo impone, inoltre, al pari della normativa italiana, in capo alle piattaforme, un obbligo di verifica della completezza, correttezza e chiarezza delle informazioni fornite dalle emittenti, nonché una chiara informativa redatta dall'offerente, contenente le informazioni chiave dell'investimento e della singola offerta, in modo da consentire decisioni consapevoli e informate, con conseguente responsabilità delle medesime per le inesattezze presenti, prevedendo importanti sanzioni.

Rispetto alla questione della creazione di un mercato secondario che rendesse più semplice lo scambio dei titoli dando maggiore boost agli investimenti il Regolamento Europeo afferma l'inutilizzabilità delle piattaforme per il trading secondario multilaterale dei titoli acquistati tramite di esse, aprendo, in linea con la normativa italiana (vedi sopra quanto riferito in tema di Regolamento Consob) alla possibilità per le piattaforme di gestire "bacheche elettroniche" attraverso cui dare visibilità ad offerte di vendita ed acquisto di titoli acquistati tramite la piattaforma, senza scambi digitali.

I gestori già autorizzati ed operanti in base al diritto nazionale potranno continuare a prestare i propri servizi in conformità al diritto nazionale sino al 10 novembre 2022.

Durante il periodo transitorio, gli Stati Membri potranno istituire procedure per consentire ai gestori autorizzati di convertire le autorizzazioni nazionali in europee, purché i gestori soddisfino i requisiti prescritti dal Regolamento stesso.

In conclusione, il Regolamento Europeo imporrà anche un adeguamento della normativa italiana e degli operatori già presenti sul mercato chiamati ad adempiere alle nuove regole imposte dall'Unione Europea.

Si evidenzia in ogni caso, che la normativa di cui sopra, oggetto di una visione complessiva che ci si riserva di approfondire rispetto alle questioni maggiormente operative, risulta già di per sé in linea con il contenuto della disciplina italiana, soprattutto per ciò che concerne la protezione degli investitori- retail.

Sta di fatto che l'assesto europeo consentirà senz'altro una maggiore affermazione di un mercato finanziario fortemente in ascesa e che contraddistinguerà negli anni a venire la modalità di finanziamento delle PMI in tutta Europa alternativa a quella classica bancaria.

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*Avvocato, Studio Legale Spacchetti

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

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