Comunitario e Internazionale

Gli Emirati Arabi Uniti annunciano l'apertura del capitale delle società onshore ad investitori esteri

Gli investitori stranieri potranno detenere una quota del capitale di rischio delle società onshore superiore al 49%

di Marco Zucco*, Andrea Sganzerla**


Il 23 novembre scorso, il Presidente del Governo Federale emiratino ha annunciato l'emissione di un provvedimento legislativo (Federal Decree Law no. 26/2020) che interviene sulla normativa societaria locale – la "Commercial Companies Law", già oggetto di riforma nel 2015 – che consentirà ad investitori di cittadinanza o nazionalità non emiratina la detenzione di una quota del capitale di rischio delle società onshore superiore al 49%.

La limitazione ad una percentuale di possesso di partecipazioni non maggioritarie è presente con tratti simili negli ordinamenti di molti paesi del Consiglio della Cooperazione del Golfo (GCC Countries), ed è stata oggetto di ampio dibattito a livello regionale nel corso dell'ultimo ventennio ed anche criticata da parte degli organismi internazionali al punto che da anni, negli statuti delle società locali, è uso prevedere la cd. "WTO clause", ovvero un pattuizione a disciplina di quanto sarebbe accaduto nel fatidico ed auspicato giorno in cui non vi sarebbe più stata la necessità di coinvolgere un socio locale (od un ente societario da questi interamente detenuto) per avviare un'impresa al di fuori delle note zone franche (free zone) ove ciò è già possibile.

Due anni orsono un tentativo era già stato fatto, ma con scarso successo: la FDI Law del 2018, infatti aveva già previsto la piena titolarità estera di partecipazioni, ma limitatamente riguardo a società attive solo in alcuni settori (perlopiù manifatturieri, elencati in una "positive list"), e richiedeva – in maniera simile all'ordinamento saudita – un'ingente capitalizzazione. Lo scarso successo dell'iniziativa legislativa di due anni orsono unitamente alla recessione imposta dall'attuale pandemia hanno portato ad un importante ripensamento delle strategie FDI del Paese.

Ovvio domandarsi se l'iniziativa legislativa odierna sia destinata a riscuotere maggior consenso rispetto a quella passata.

Lo spirito della legge in tal senso è sicuramente rassicurante: senza mezzi termini infatti, il Decreto elimina dalla normativa societaria precedente l'articolo 10, che postulava il requisito della titolarità in capo al cd. "sponsor" locale, di almeno il 51% del capitale sociale di una limited liability company, ovvero la forma societaria di gran lunga più usata ed equiparabile alla nostra s.r.l.. Inoltre, per la costituzione in territorio UAE di succursali e di uffici di rappresentanza di società estere, non sembrerebbe più necessario il coinvolgimento di un'altra tipologia di sponsor, il cd. national agent, ovverosia un cittadino emiratino con cui la casa madre della branch era tenuta a stipulare un contratto di generica assistenza – ovviamente remunerato- ai fini dell'insediamento della struttura nel Paese.

Le novità contenute nell'attuale provvedimento legislativo hanno quindi grande rilievo, in quanto estendono ciò che ad oggi era concesso solo alle società costituite nelle zone franche ed alle (poche) società di persone, a tutte le tipologie societarie e, soprattutto, al veicolo societario cd. all rounder (lett.tuttofare) del Paese, cioè la limited liability company, rendendo più semplice investire in progetti di natura industriale senza il socio "imposto" che, per giunta, risultava non diluibile attraverso aumenti di capitale, dovendo rimanere tale partecipazione immutata in termini percentuali anche nel capitale sociale risultante a seguito dell'aumento; tale circostanza ovviamente impediva di fatto investimenti ad alta capitalizzazione.

Ma non tutto brilla; anche qualche ombra è presente nel Decreto che lascia ai governi di ognuno dei sette Emirati che compongono gli EAU (un Paese dalle dimensioni simili a quelle dell'Austria) l'individuazione delle attività considerate strategiche, laddove la legge non troverà applicazione e la possibilità di fissare requisiti che gli investitori debbano rispettare (ad es. capitale sociale minimo, esperienza ecc.). Ciò potrebbe replicare una situazione – già vista in passato – di declinazione della norma a "macchia di leopardo"; laddove infatti un determinato investimento potrebbe risultare agevole a Dubai o ad Ajman, potrebbe non esserlo non ad Abu Dhabi, o viceversa; e si consideri che sono tutte città, in ultima analisi, situate a poche decine di chilometri una dall'altra.

Ulteriore attenzione andrà posta per un'altra evoluzione: l'impatto della novità normativa sulle molte zone franche emiratine. Vi sono infatti oltre 30 free zone nel Paese, e per molti Emirati (in primis, Dubai) costituiscono da sempre il principale motore di sviluppo economico affianco ad eccellenti opere infrastrutturali. Se l'attrattiva per molte zone franche industriali od a vocazione logistica è data dalla prossimità ad un importante scalo portuale od aeroportuale (Jebel Ali Port per la free zone JAFZA, Dubai International Airport per la free zone DAFZA, ad esempio) e dalla possibilità di immagazzinare merce in regime di esenzione doganale, per altre zone franche dedicate al mondo dei servizi o del commercio (DMCC, Internet City, Knowledge Village) il principale vantaggio di una costituzione in tali aree era costituito dalla possibilità di detenere interamente la propria legal entity. Venendo meno questo vantaggio competitivo, rischiano di perdere la propria mission e, nella peggiore delle ipotesi, molta clientela.

In attesa di analizzare la Cabinet Resolution (ovvero i provvedimenti locali equiparabili ai nostro Decreti Attuativi) che diano concreta attuazione al Decreto, riteniamo possa provvisoriamente concludersi che i Paesi del Golfo si stiano negli anni normalizzando e modernizzando (perdendo figure tipiche ed un po' arcaiche come gli "sponsor").

L'esperienza in Medio Oriente, tuttavia, impone cautela ed un'attenta analisi dei regolamenti attuativi che verranno. Insomma, è ancora presto per festeggiare.

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*SDAC LAW Ltd. Founder

**SDAC LAW Ltd. Of counsel

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