Immobili

Distanze legali, al convenuto la prova dell'usucapione

La II Sezione civile, ordinanza n. 18021 depositata oggi, ha espresso un principio di diritto in tema di onere della prova

di Francesco Machina Grifeo

Arrivano i chiarimenti della Cassazione in tema di onere della prova nel caso di contestazioni sul rispetto delle distanze legali nelle costruzioni. Per la II Sezione civile, ordinanza n. 18021 depositata oggi, infatti, il proprietario che lamenti la violazione delle distanze a causa della realizzazione di un'opera su un fondo limitrofo è tenuto a dare prova "sia del fatto della costruzione che di quello della dedotta violazione".

Una volta però che l'attore ha assolto al summenzionato onus probandi, è il convenuto che deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, a dovere provare sia gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, come la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione, che la circostanza dell'identità fra la nuova e la vecchia struttura.

E nel caso affrontato, gli attori avevano dedotto la violazione delle distanze del fabbricato realizzato dai convenuti sicché, in applicazione del citato principio, spettava ai convenuti provare che si trattava di mera ristrutturazione o ricostruzione. Ha quindi errato, prosegue la Cassazione, la Corte territoriale nell'affermare che l'onere della prova in ordine alla reale natura dell'intervento doveva gravare su parte attrice e che la stessa non aveva dedotto alcuno specifico aumento di volumetria o differenza di sagoma di ingombro, né nell'atto di citazione né nella sua integrazione effettuata a seguito di ordine giudiziale ex art.164 c.p.c., né nei successivi atti.

Il giudice di secondo grado, in definitiva, ha posto l'onere della prova a carico degli attori, i quali, una volta dimostrato che una costruzione su un fondo confinante si trovava a una distanza non legale, nessuna ulteriore attività istruttoria erano tenuti a compiere. E sulla base di questa erronea ripartizione dell'onere probatorio, ha ritenuto che il manufatto oggetto di causa costituisse una ricostruzione di un precedente edificio, con riferimento al quale era maturato il diritto del proprietario del fondo confinante a mantenerlo a distanze inferiore a quella legale.

Per questo motivo la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli che accerterà - applicando correttamente la regola dell'onere probatorio - se il fabbricato dei convenuti costituisse una ricostruzione o una nuova costruzione.

Il giudice del rinvio si atterrà dunque al seguente principio di diritto: "In materia di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della violazione di distanze, mentre incombe sul convenuto, che deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire, nella specie, la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione nonché la circostanza dell'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura".

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