Comunitario e Internazionale

Il giudizio disciplinare sui giudici deve essere affidato a un organo dotato di imparzialità e indipendenza

I principi dello Stato di diritto non consentono che l'operato dell'ispettore capo sia soggetto al controllo politico

di Paola Rossi

L'organizzazione della giustizia è di competenza degli Stati membri, ma il suo esercizio deve essere conforme al diritto dell'Unione europea: l'organo responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici deve essere indipendente e imparziale.
I contorni della legittimità di un sistema disciplinare che si occupa di valutare i comportamenti dei giudici sono stati indicati dalla Corte Ue con la sentenza sulla causa C-817/21, originata da un rinvio pregiudiziale rumeno. Dice la Cgue che le norme che disciplinano il controllo dell'operato del direttore dell'ispettorato giudiziario devono essere concepite in modo da fugare qualsiasi legittimo dubbio riguardo alla sua indipendenza e imparzialità.

Il caso rumeno
Secondo la Cgue le più recenti modifiche normative adottate dalla Romania sul ruolo dell'ispettorato giudiziario e in particolare del suo direttore sono atte a generare tali dubbi di legittimità in quanto risulta una forte influenza dell'Esecutivo.
Nel caso a quo una persona imputata in più procedimenti aveva presentato esposti all'Ispettorato giudiziario contro giudici e procuratori che venivano però archiviati. Ugualmente archiviato era l'esposto promosso dalla stessa persona contro l'Ispettore capo dell'organo disciplinare.
Da ciò la domanda alla Corte d'appello di Bucarest finalizzata a contrastare tali archiviazioni e fondata sull'asserita circostanza che sia impossibile esercitare azioni disciplinari a causa della concentrazione dei poteri nelle mani dell'Ispettore capo. La Corte rimanda al giudice del rinvio la valutazione sulla possibilità o meno di poter ottenere un giudizio imparziale sull'operato e la posizione dei giudici in Romania.

Il giudice dovrà quindi valutare se sussistano nel proprio Paese le garanzie necessarie a prevenire qualsiasi rischio di utilizzo del regime disciplinare applicabile ai giudici quale strumento di controllo politico delle loro attività.
Infine, la Cgue precisa che il regime nazionale va analizzato dal giudice del rinvio nel suo contesto giuridico-fattuale nazionale, al fine di scongiurare i dubbi di legittimità. E la Cgue indica alcuni punti rilevanti in tale giudizio. Ad esempio che l'azione disciplinare contro abusi commessi dall'ispettore capo può essere avviata solo da un soggetto la cui carriera dipende dalle decisioni del primo. E, inoltre, che le decisioni relative all'ispettore capo sono riesaminabili dal suo vice che lui stesso ha nominato e le due cariche terminano in contemporanea.
Tali rilievi, conclude la Cgue, inducono a ritenere che un regime siffatto sia tale da ostacolare, in pratica, l'esercizio effettivo di un'azione disciplinare nei confronti dell'Ispettore capo, anche se quest'ultimo dovesse essere oggetto di denunce seriamente comprovate. I dubbi non sono fugati dalla possibilità di presentare ricorso contro l'archiaviazione di un esposto a carico del vertice dell'Ispettorato giudiziario. Va, infatti, appurato che l'esercizio del controllo giurisdizionale sull'esposto disciplinare sia relamente garantito e assistito dall'indipendenza dei giudici rispetto alla figura di vertice dell'organo disciplinare. I giudici devono quindi risultare indipendenti nel giudicare l'archiviazione di un tale esposto disciplinare.

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