Penale

Non è diffamatoria la comunicazione alla scuola e al ministero sulle violazioni del docente al protocollo Dsa

Il genitore esercita il proprio diritto di critica se riporta alle istituzioni preposte fatti ritenuti come discriminatori verso il figlio

di Paola Rossi

La diffamazione non è rinvenibile nella critica dei genitori rivolta all'insegnante del figlio se questa è fondata su fatti oggettivi ed è comunicata riservatamente ai soggetti sitituzionali preposti a raccoglierla e valutarla.

Il diritto di critica scrimina il reato di diffamazione per il giudizio negativo espresso sul comportamento del docente che, in spregio alla normativa ad hoc sugli alunni affetti da disturbi dell'apprendimento, non adotta le cautele prescritte per garantire loro il diritto allo studio.

La Corte di cassazione -con la sentenza n. 18056/2023 - ha accolto il ricorso di due genitori che erano stati condannati perché nella comunicazione alla dirigenza scolastica e al ministero dell'istruzione lamentavano violazioni volontarie dei protocolli ministeriali per i soggetti Dsa da parte dell'insegnante di inglese del figlio minorenne. I due ricorrenti, ora vittoriosi in Cassazione, ritenevano grave e fonte di sofferenza per il figlio che la docente non si fosse attenuta, tra le altre, alla regola secondo cui gli alunni Dsa hanno diritto a essere esonerati dal voto su alcune prove scritte, ma mantengono il diritto a svolgere ugualmente la prova contemporaneamente ai compagni di classe. L'insegnante aveva invece operato un'esclusionee tout court dell'alunno dal momento di studio collettivo a scuola. Di fatto marginalizzando il ragazzo regolarmente esonerato dalla valutazione, ma non dalla prova scritta. Inoltre, la stessa scuola non aveva adottato il doveroso piano personalizzato per l'alunno affetto dal disturbo Dsa.

Il mancato rispetto delle regole per lo svolgimento dei compiti scritti e la mancata adozione del piano personalizzato per il figlio dei ricorrenti sono classificabili come un'ingiusta discriminazione di un alunno che soffra di dislessia, discalculia, disgrafia o disortografia.

In effetti, i genitori ora definitivamente assolti dalla Cassazione "perché il fatto non costituisce reato" avevano seguito le vie indicate dalla legge per segnalare il comportamento tenuto dal docente, inviando una pec riservata all'ufficio competente del ministero dell'Istruzione e al dirigente scolastico dell'istituto agrario frequentato dal figlio. Tali comunicazioni non possono costituire il veicolo con il quale si diffondono a terzi opinioni diffamatorie: l'astratta possibilità che sia uno staff di persone a gestire la ricezione di tali comunicazioni rivolte all'istituzione ministeriale non fa venir meno il carattere riservato della Pec inviata nel rispetto delle regole stabilite dal Legislatore e dalla prassi ministeriale.

L'esistenza comunque della scriminante del diritto di critica va valutata in un rapporto proporzionale tra bene protetto e attinenza ai fatti dei giudizi espressi anche se di contenuto altamente negativo e svalutativo della persona. La legittimità della critica espressa dai genitori nel caso risolto dalla Cassazione, arriva a scriminare l'affermazione secondo cui il docente aveva discriminato "volontariamente" il ragazzo con Dsa causandone anche un peggioramento delle sue condizioni.

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