Lavoro

Cessione di ramo d'azienda, dipendenti da reintegrare se manca l'autonomia funzionale

Lo ha affermato la Corte di cassazione, con due sentenze depositate oggi (nn. 29917-29918), respingendo il ricorso della Telco contro il reintegro di 5 dipendenti

di Francesco Machina Grifeo

La cessione di dipendenti a Comdata da parte di Vodafone Omnitel (ora "Italia") nel 2007 è illegittima in quanto l'operazione non era qualificabile come cessione di ramo d'azienda (l'esternalizzazione aveva riguardato 914 lavoratori). Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 29917 depositata oggi , respingendo il ricorso della Telco contro il reintegro di 5 dipendenti, disposto nel 2017 dalle Corte di appello di Napoli e Milano.

Per i giudici di legittimità, che confermano la correttezza della argomentazione di merito, è mancata la cessione degli "indispensabili supporti informatici utilizzati per le attività di gestione delle pratiche", in sostanza tutto il back office. In tal modo, il personale trasferito rimaneva "in continuo collegamento direttivo, funzionale e di controllo da parte della Vodafone", determinando così l'assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto.

"Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c. – spiega infatti la Cassazione -, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione".

E, prosegue la decisione, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto". Ed anche secondo la Corte Ue, il requisito della preesistenza "sta a indicare che il complesso organizzativo deve essere già concretamente preordinato presso il cedente all'esercizio dell'attività economica, in una sintesi tra elemento strutturale e profilo funzionale".

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