Comunitario e Internazionale

Proposta di Direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità

La proposta della Commissione prevede l'obbligo per le imprese di individuare i rischi e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, e sull'ambiente, ad esempio l'inquinamento e la perdita di biodiversità.

di Letizia Macrì *

La Commissione europea ha adottato il 23 febbraio la proposta di Direttiva sulla due diligence delle imprese in materia di sostenibilità. La proposta segue la risoluzione del 10 marzo 2021 del Parlamento Europeo, con la quale quest'ultimo aveva proposto una sua bozza di testo.

La proposta della Commissione prevede l'obbligo per le imprese di individuare i rischi e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, e sull'ambiente, ad esempio l'inquinamento e la perdita di biodiversità.

Le nuove norme offriranno alle imprese certezza giuridica e parità di condizioni, garantendo maggiore trasparenza ai consumatori e agli investitori.

L'ambito soggettivo è così delimitato:

a) imprese dell'Unione Europea:

(i) grandi società (oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale che supera i 150 milioni di EUR);

(ii) altre società che operano in determinati settori a impatto elevato (es: settore minerario, tessile, ecc.), che pur non raggiungendo le soglie del gruppo 1, hanno più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale pari o superiore a 40 milioni di EUR.

b) imprese di paesi terzi attive nell'UE con una soglia del fatturato generato nell'Unione Europea in linea con i requisiti di cui sopra.

La proposta si applica alle operazioni delle società stesse, alle loro controllate e alle loro catene del valore (rapporti commerciali diretti e indiretti consolidati). Al fine di rispettare l'obbligo di due diligence , le imprese dovranno:

a) integrare la due diligence nelle politiche aziendali;

b) individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull'ambiente;

c) prevenire o attenuare gli effetti potenziali;

d) porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali;

e) istituire e mantenere una procedura di denuncia;

f) monitorare l'efficacia delle politiche e delle misure di due diligence;

g) dar conto pubblicamente della due diligence (compatibilmente agli obblighi in materia di Dichiarazione Non Finanziaria).

Gli obblighi di due diligence , in particolare, si sostanziano nella proposta attraverso il riferimento espresso a documenti, da aggiornare annualmente, che contengano (v. art. 5):

a) una descrizione dell'approccio della società, inclusi i riferimenti all'orizzonte di lungo periodo, alle tematiche di due diligence;

b) un codice di condotta, che descriva regole e principi da seguire da parte dei dipendenti della società e le società controllate;

c) una descrizione dei processi di due diligence e del sistema di verifica rispetto al codice di condotta, che è da estendere anche alle relazioni commerciali.

Sulle misure di prevenzione dei rischi la Commissione fornisce un catalogo di azioni da implementare, ove necessario (es: cercare partner commerciali idonei, fare investimenti adeguati su produzione e infrastrutture, ecc. – v. art. 7 della proposta).

Lo stesso la Commissione fa per le azioni necessarie a porre condotte a risolvere l'impatto negativo (art. 8 della proposta), disponendo l'obbligo per le imprese della creazione di una procedura di reclamo interna (art. 9 della proposta) a disposizione delle persone offese, sindacati e lavoratori, organizzazioni a tutela della catena del valore.

La Commissione specificherà tali punti anche con l'adozione di clausole contrattuali modello (art. 12 della Proposta) e linee guida (art. 13 della proposta).

Inoltre, le grandi società dovranno disporre di un piano per garantire che la loro strategia commerciale sia compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l'accordo di Parigi.

Infine, la proposta della Commissione prevede:

a) l'espressa enunciazione di un obbligo di diligenza degli amministratori volto alla considerazione dei fattori di sostenibilità nell'assunzione delle decisioni, nel medio e nel lungo periodo (art. 25 della proposta);

b) l'espressa enunciazione della responsabilità civile degli amministratori per gli inadempimenti forieri di danni, con clausola di salvezza relativa al rispetto di determinati obblighi di compliance, in relazione all'adeguata gestione delle relazioni contrattuali (art. 22 della proposta);

c) l'istituzione di un network di autorità di controllo, per stimolare e uniformare i controlli sugli obblighi di due diligence (art. 21 della proposta).

*di Letizia Macrì – Vice Presidente ESG European Institute



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