Lavoro

L'imposizione del CCNL UGL Rider è antisindacale

La recente pronuncia del Tribunale di Bologna, le cui motivazioni sono state pubblicate lo scorso 12 gennaio 2023, si colloca nel contesto della nota vicenda giudiziaria nata l'indomani della sottoscrizione del CCNL UGL Rider in data 15 settembre 2020

di Simone Carrà*

1) Premessa: la recente pronuncia del Tribunale di Bologna nel più ampio contesto del dibattito in cui essa si colloca.

La recente pronuncia del Tribunale di Bologna, le cui motivazioni sono state pubblicate lo scorso 12 gennaio 2023, si colloca nel contesto della nota vicenda giudiziaria nata l'indomani della sottoscrizione del CCNL UGL Rider in data 15 settembre 2020:

Parallelamente alle trattative avviate davanti al Ministero del Lavoro nell'estate 2020 con le sigle confederali CGIL, CISL e UIL - in vista della scadenza del termine fissato dal D.L. n. 101 del 3 settembre 2019 per l'entrata in vigore dell'art. 47-quater del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 - Assodelivery (l'associazione di categoria che rappresenta le società operanti nel c.d. settore del food delivery) sottoscriveva un contratto collettivo nazionale che raccoglieva, tra l'altro, le deleghe legislative di cui all'art. 2, comma 2, e 47-quater comma 1 del medesimo D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

Il CCNL in questione diveniva immediatamente oggetto di censura da parte dello stesso Ministero del Lavoro e delle sigle sindacali confederali CGIL, CISL e UIL, mentre l'approccio della dottrina e dei tecnici del settore risultava essere più diversificato, spesso orientato ad accogliere l'accordo collettivo in un'ottica di genuina espressione dei principi di pluralismo e libertà sindacale.

Pur nell'impossibilità, per ovvie ragioni di spazio, di fornire un quadro esaustivo delle posizioni e delle argomentazioni spese, basti ricordare la nota con cui l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, pochi giorni dopo la sottoscrizione del CCNL UGL Rider, si affrettava a precisare che, con riferimento alla legittimazione del soggetto abilitato a sottoscrivere accordi collettivi nazionali, «è la stessa lettera della previsione normativa, laddove fa riferimento espresso ai contratti sottoscritti "dalle organizzazioni sindacali a suggerire la necessità che a stipulare il contratto stesso non possa essere una sola organizzazione, se non nel caso limite in cui detta organizzazione non realizza - da sola - una rappresentanza largamente maggioritaria a livello nazionale. Ne consegue, quindi, che la sottoscrizione da parte di una sola sigla sindacale non sembrerebbe primo facie idonea a soddisfare il requisito di cui sopra"» (Nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro 17 settembre 2020). Successivamente, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 19 novembre 2020 avrebbe chiosato che «deve trattarsi […], per un verso di una pluralità di agenti sindacali, e non di un singolo agente, giacché entrambe le norme parlano al plurale di organizzazioni sindacali (con previsione che nell'articolo 47-bis è rafforzata dall'uso dell'articolo determinativo). E, per altro verso, è necessario che le stesse organizzazioni possiedano il requisito della maggiore rappresentatività comparativa da individuarsi sulla base degli indici comunemente impiegati in giurisprudenza».

Se tali sono state le prime reazioni del Ministero del Lavoro (e a prescindere dalla bontà delle stesse sotto il profilo tecnico e giuridico), la CGIL sottoponeva il caso al vaglio dell'autorità giudiziaria, esponendo una condotta antisindacale che trova fondamento, a ben vedere, nella condotta che la società convenuta (associata ad Assodelivery) avrebbe posto in essere successivamente alla sottoscrizione del CCNL UGL Rider, ovverosia al fatto che tale società avrebbe receduto da tutti i contratti di collaborazione con i propri rider (circa 8.000 contratti di collaborazione), subordinando la possibilità per il rider di continuare a collaborare con la medesima alla sottoscrizione di un nuovo contratto di collaborazione con espresso richiamo al CCNL UGL Rider.

Dopo un primo provvedimento di rigetto da parte del Tribunale di Firenze (che riteneva inammissibile il ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 laddove dedotta fosse una collaborazione autonoma ancorché asseritamente etero-organizzata, poiché l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 determinerebbe l'applicazione della disciplina giuslavoristica sostanziale, ma non di quella processuale quale, per l'appunto, quella contenuto dall'art. 28 St. Lav.; cfr. Trib. Firenze 9 febbraio 2021), il ricorso della CGIL veniva poi accolto dal Giudice fiorentino in sede di opposizione (Trib. Firenze, 24 novembre 2021 n. 781), nonché dal Tribunale di Bologna, dapprima all'esito del giudizio ex art. 28 St. Lav. (Trib. Bologna, 30 giugno 2021) e successivamente, con un corredo argomentativo più elaborato, in sede di opposizione, con la sentenza che qui si commenta.

La recente pronuncia del Tribunale di Bologna 12 gennaio 2023

Il Tribunale di Bologna si pone in coerenza con le decisioni già adottate dal Giudice dell'opposizione fiorentino e dal Giudice di prime cure bolognese, riprendendo in gran parte le argomentazioni già sostenute dai predetti tribunali.

Il Tribunale risolve infatti dapprima le eccezioni di incompetenza territoriale e di ammissibilità in modo sostanzialmente analogo a quanto già fatto dal Giudice di prime cure e dal Tribunale di Firenze nel giudizio di opposizione, condividendo quanto da questi giudici già enunciato, ovverosia, tra l'altro, che «l'art. 28 non è una norma meramente processuale», in quanto «essa individua beni giuridici da tutelare, di rilevanza costituzionale (libertà ed attività sindacale e diritto di sciopero)» (Trib. Bologna 30 giugno 2021) e che «è principio giurisprudenziale acquisito quello secondo cui l'art. 2 comma 1 del Dlvo 81/15 ha riconosciuto alle collaborazioni organizzate dal committente "una protezione equivalente" a quella dei lavoratori subordinati con "applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato" (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 1663 del 24/01/2020), nella quale sono compresi i diritti affermati nello Statuto dei Lavoratori)».

Nel merito, riconosce l'antisindacalità della condotta della società convenuta.

Secondo il giudice bolognese, infatti, UGL Rider non sarebbe dotata del requisito della maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale, con la conseguenza che l'accordo nazionale sottoscritto da tale sigla sindacale con Assodelivery «non appare idoneo a derogare alla disciplina di legge e quindi a produrre gli effetti di cui all'art. 47 quater comma 1».

Prosegue inoltre il Tribunale di Bologna: «Ma - ciò che più conta in questa sede - soprattutto ne discende la illegittimità e la antisindacalità della successiva condotta di D. che ha sostanzialmente imposto ai suoi rider l'adesione a nuovi condizioni di contratto, conformi alle previsioni di un CCNL inidoneo a dettare validamente una disciplina prevalente rispetto a quella legale».

Maggiore rappresentatività comparata

La digressione sul requisito della "maggiore rappresentatività comparata" fornisce più di uno spunto di riflessione in un contesto in cui il dibattito sulla sigla comparativamente più rappresentativa si sposta dai suoi tradizionali ambiti di riferimento (che sono, come noto, quelli relativi alla determinazione della retribuzione da assumere ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ai sensi della L. n. 389/1989, ai minimi retributivi nel settore delle cooperative, all'individuazione del c.d. "contratto leader" nell'ambito degli appalti pubblici; mentre un discorso a parte merita probabilmente l'art. 19 St. Lav.), per confrontarsi con le sfide dettate dalla nuova dimensione delle relazioni sindacali.

Sotto tale profilo, il Giudice bolognese, esaminando il materiale emerso nel corso dell'istruttoria e raffrontando la rappresentatività di UGL Rider rispetto a quella delle altre sigle sindacali rappresentative a livello nazionale nel food delivery, respinge la prospettazione per cui UGL Rider possa considerarsi comparativamente più rappresentativa.

A tal fine il Tribunale di Bologna ritiene di valorizzare i seguenti elementi:

1. a differenza di CGIL, CISL e UIL, UGL non era stata convocata al tavolo ministeriale per la negoziazione del contratto collettivo dei rider;

2. UGL Rider non risulta aver mai promosso la tutela dei rider né in sede giudiziaria né in sede di autotutela collettiva, a differenza delle altre sigle sindacali che invece risulterebbero aver promosso azioni in favore dei rider;

3. il CCNL UGL Rider è l'unico contratto collettivo sottoscritto da UGL Rider nel settore del food delivery;

4. dal materiale istruttorio raccolto risulterebbe che UGL Rider contasse alla data di sottoscrizione del CCNL UGL Rider circa 500/600 iscritti, contro ad esempio le circa 600/700 iscrizioni che risultavano essere state raccolte da CGIL.

Conclusioni

Il giudice bolognese tenta di applicare i criteri giurisprudenziali relativi alla "maggior rappresentatività comparata" di cui agli artt. 2 e 47-quater del D.Lgs. 81/2015.

Già il Tribunale di Firenze, nel giudizio di opposizione avente ad oggetto analoga vicenda giudiziaria tra le medesime parti, aveva fornito valutazioni analoghe, ma lo aveva fatto più al fine di sostanziare la tesi del sindacato ricorrente che UGL fosse "sindacato di comodo", e non ai fini di valutare effettivamente l'esistenza del predetto requisito.

Certo gli elementi di riflessione proposti dal Giudice bolognese con la recente sentenza sono ancora soggetti ad ulteriori elaborazioni, poiché ad esempio non differenziano l'esegesi di due norme che per formulazione, collocazione sistematica e contesto in cui sono state emanate (pur appartenendo oggi al medesimo articolato normativo di cui al D.Lgs. 81/2015) meritano probabilmente, se non un epilogo, perlomeno un percorso interpretativo diversificato.

Di particolare interesse il tentativo di "contare", tessere alla mano, l'effettiva presenza e quello di verificare l'attività sindacale effettivamente svolta nel settore da parte dei soggetti sindacali che rivendicano una identità di soggetto rappresentativo, al di là del fatto che, ovviamente, le difficoltà interpretative restano molteplici (a partire dalla perimetrazione del settore di riferimento.

* a cura dell'Avv. Simone Carrà, Studio Legale Littler e Partner 24 Ore Avvocati

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