Immobili

Condominio, la braga non rientra fra le parti comuni dell'edificio

La Cassazione chiarisce importanti aspetti dell'impianto fognario. Ad esempio conferma che le fognature sono beni comuni e pertanto i condòmini hanno l'obbligo di concorrere alle spese manutentive fino al punto di diramazione alle unità immobiliari di proprietà esclusiva

di Fulvio Pironti


Una recente pronuncia degli Ermellini riapre un tema spesso dibattuto: se la braga, tubo di raccordo biforcato che si inserisce in un condotto verticale di scarico per collegarvi una o più tubazioni secondarie, rientri nelle parti comuni dell'edificio.
Al riguardo, la Cassazione chiarisce importanti aspetti dell'impianto fognario. Da un lato, conferma che le fognature sono beni comuni e pertanto i condòmini hanno l'obbligo di concorrere alle spese manutentive fino al punto di diramazione alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, dall'altro, esclude la braga dalla proprietà condominiale, ovvero il raccordo che convoglia gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento. E', questo, l'interessante principio chiarificatore espresso dalla recente ordinanza del 13 maggio 2022, numero 15302.

La questione si origina dalla impugnazione della delibera approvativa di un riparto riguardante i costi manutentivi di un tratto fognario situato nel sottosuolo dell'edificio. L'impugnante sosteneva che, poiché i lavori avevano interessato solo la condotta interrata (e non le verticali di scarico), doveva essere escluso dal concorso di spesa. Si doleva della illegittimità dell'addebito a titolo di contribuzione dei lavori di rifacimento della condotta fognaria condominiale.
Il tribunale respingeva la domanda. La corte territoriale confermava la sentenza di primo grado ritenendo operante la presunzione di condominialità riguardo ai raccordi di collegamento fra la colonna principale di scarico delle acque e le singole unità immobiliari, oggetto dell'intervento manutentivo eseguito dall'impresa.

La questione giungeva al vaglio della Cassazione. Nel respingere il ricorso, ha colto l'occasione per puntualizzare alcuni aspetti significativi della tematica. Ha precisato che secondo l'articolo 1117, n. 3, del codice civile l'impianto fognario è un bene comune sempreché il contrario non si evinca dal titolo. Ciò comporta l'obbligo contributivo alle spese manutentive interessanti la verticale di scarico e la tubazione posta al disotto dell'edificio. Quest'ultima, invero, raccoglie i liquami rilasciati dagli scarichi dei singoli appartamenti per cui serve a tutti i condòmini.
Al contrario, non si annoverano fra i beni comuni gli elementi di raccordo deputati a convogliare gli scarichi di pertinenza della singola unità immobiliare come la braga. Essa costituisce il punto di congiuntura e di innesto fra gli scarichi del singolo condomino e la tubatura verticale di pertinenza del condominio. La giurisprudenza esclude che sia comune perché volta a convogliare gli scarichi della singola proprietà esclusiva. Una proprietà è ritenuta condominiale quando serve all'utilizzo e al godimento di tutti i condòmini come la verticale che raccoglie gli scarichi di ogni immobile servendo all'uso di tutti.
Innestandosi nel solco di una linea interpretativa (Cass. n. 1027/2018, n. 10584/2012, n. 19045/2010, etc.), l'odierna pronuncia ribadisce che mentre la proprietà comune è tale perché serve all'uso di tutti i condòmini, la braga, invece, elemento di raccordo fra le tubazioni condominiali e quelle esclusive dei condòmini, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento. L'indirizzo tiene conto del dato normativo il quale precisa il limite di estensione delle condotte attratte nella presunzione di comunione individuandolo fino al punto di diramazione e asserisce l'idoneità all'uso di tutti i partecipanti.

Per completezza, va rammentato che sulla questione è ancora aperto il dibattito. Infatti, la giurisprudenza meno recente sostenne che la braga era di proprietà condominiale per il prevalente raccordo espletato dalla stessa senza la cui presenza il funzionamento della verticale di scarico sarebbe venuto meno (Cass. n. 778/2012).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©