Il CommentoCivile

Riforma del processo civile, il procedimento semplificato di cognizione: domanda, udienza e decisione

Forma della domanda (ricorso) - Costituzione del convenuto - L'udienza di comparizione e il successivo procedimento - Eventuale conversione del rito da semplificato in ordinario - Trattazione - Le eventuali memorie integrative - La decisione

di Riccardo Paglia e Alfredo Talenti*

Riforma del processo civile, il procedimento semplificato di cognizione - I PARTE

Forma della domanda (ricorso)

L'art. 281-undecies, comma 1° , disciplina la forma della domanda.

Essa si propone con ricorso contenente le indicazioni previste dall'art. 163 c.p.c. per l'atto di citazione ad esclusione della vocatio in ius.

Tra il giorno della notificazione del ricorso (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza) e la data della prima udienza di comparizione, devono intercorrere termini liberi non minori di 40 giorni, se la notificazione avviene in Italia e di 60 giorni, se la notificazione avviene all'estero.

Costituzione del convenuto

Ai sensi del comma 3° dell'art. 281-undecies , la costituzione del convenuto deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza fissata con decreto dal Giudice.

Il convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta deve
• proporre le proprie difese;
• prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti costitutivi della domanda;
• articolare i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed indicare i documenti che offre in comunicazione;
• formulare le conclusioni;
• a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio e dichiarare se intende chiamare in causa un terzo (in ogni caso e non solo in garanzia, a differenza della formulazione letterale del previgente art. 702-bis comma 5 c.p.c.).5.

L'udienza di comparizione e il successivo procedimento

L'art. 281-duodecies c.p.c. detta le modalità di svolgimento del procedimento regolando, da una parte, l'ipotesi di conversione del rito semplificato in ordinario e, dall'altra, l'iter di svolgimento del giudizio che prosegua nelle forme del procedimento semplificato.

Eventuale conversione del rito da semplificato in ordinario

Ai sensi del primo comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. , il Giudice, in occasione della prima udienza di comparizione– se non sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'applicazione del rito semplificato – dispone la conversione del rito.

La conversione, con riferimento all'intera controversia, avrà luogo anche nell'ipotesi in cui il difetto dei presupposti per l'applicazione del rito semplificato riguardi la sola domanda riconvenzionale; non verrà quindi disposta la separazione delle cause (a differenza di quanto era previsto in relazione al sommario, dall'art. 702-ter comma 4° c.p.c.).

Provvedendo alla conversione, il Giudice fisserà udienza ex art. 183 c.p.c. , dalla quale decorreranno, a ritroso, i termini per le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.

Non verrà invece nuovamente fissato – così sembra potersi desumere dalla formulazione normativa - il termine di costituzione del convenuto, il quale pertanto non sarà rimesso in termini per le attività che deve espletare a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta in giudizio (diversamente dall'indirizzo giurisprudenziale diffusosi in vigenza del rito sommario).

Trattazione

In prima udienza, l'attore, in forza del secondo comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. , potrà (se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto) chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa di un terzo.

Ivi, le parti, ai sensi del terzo comma, proporranno inoltre a pena di decadenza, le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle controparti.Il Giudice, ai sensi del quarto comma, potrà concedere i termini per il deposito di memorie integrative e repliche, come meglio si dirà infra.

Infine, ai sensi del quinto comma, il Giudice ammetterà i mezzi di prova e procederà alla loro assunzione, salvo che non ritenga matura la causa per la decisione.

Le eventuali memorie integrative

Uno dei più rilevanti profili critici della disciplina in commento attiene ai presupposti per la concessione delle memorie integrative e repliche di cui all'art. 281-duodecies comma 4° c.p.c.

Infatti, la suddetta disposizione prevede che "se richiesto e se sussista giustificato motivo, il Giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria".

Pertanto, ferma restando la necessaria istanza di parte, la concessione o meno delle memorie in questione rientra nella piena discrezionalità del giudice, nel ravvisare o meno la sussistenza di un giustificato motivo.

Sin dai primi commenti della norma in esame emerge l'incertezza applicativa derivante dal tenore della locuzione utilizzata dal legislatore della riforma.

Invero, da una parte vi è chi sostiene che il giustificato motivo sorga automaticamente dalla richiesta delle parti (in termini assimilabili alla concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.) che, di per sé, rappresenta sintomo della necessità di consentire un ulteriore sviluppo del contraddittorio indispensabile per cristallizzare compiutamente thema decidendum e thema probandum.

In senso opposto si pone chi sostiene che la concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative e repliche abbia carattere eccezionale, da ravvisarsi in una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali, nonché sulla necessità di tutelare il diritto al contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti.Ciò considerato, si auspica che la giurisprudenza possa fornire maggiori certezze in materia.

Allo stato le parti del processo non potranno che sviluppare tutte le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, con la facoltà di ulteriori eccezioni e istanze istruttorie in conseguenza delle difese avversarie in occasione della prima udienza, all'esito della quale – in difetto della discrezionale concessione di termini per memorie integrative – verranno cristallizzati thema decidendum e thema probandum del giudizio.

La decisione

L'art. 281-terdecies c.p.c., al comma 1° , disciplina la fase decisoria, innanzitutto richiamando, per le cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica, l'art. 281-sexies c.p.c. e, per quelle collegiali, l'art. 275-bis c.p.c. , entrambi schemi decisori con trattazione orale.

In ogni caso, il giudizio viene definito con sentenza e non con ordinanza, come avveniva nel previgente rito sommario.

Infine, il comma 2° chiarisce che "la sentenza è impugnabile nei modi ordinari", così superando le incertezze che si erano manifestate in relazione all'interpretazione dell'art. 702-quater c.p.c. (essendo, tra l'altro, discusso se il giudizio di appello dovesse essere introdotto con ricorso o citazione e altresì se al rito sommario fosse applicabile il termine "lungo" di impugnazione).
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*A cura degli Avvocati Riccardo Paglia e Alfredo Talenti, Lègister Avvocati