Lavoro

Terzo settore, lavoro e volontariato nelle nuove Aps

Le Associazioni di Promozione Sociale svolgono la loro attività istituzionale avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei suoi associati ma possono ricorrere ad attività lavorativa in forma subordinata o autonoma (anche degli stessi associati) solo in maniera non prevalente

di Annunziata Candida Fusco*

Le Associazioni di Promozione Sociale, ridisegnate dal CTS ( d. lgs. 117/2017 ), costituiscono una opportunità sicuramente notevole per chi voglia cumulare gli schemi dell'associazionismo tradizionale con i vantaggi offerti dalla recente riforma del terzo settore, finalmente in corso di attuazione.

Tralasciando per ora gli aspetti fiscali, su cui si avrà modo di tornare, si può sicuramente tentare di delineare l'impianto giuridico di questo istituto, tanto utile a chi opera nel no profit.

Le Aps sono associazioni riconosciute o non riconosciute, costituite da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche (o a tre associazioni di promozione sociale) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività tra quelle che l'art. 5 del Codice definisce "attività di interesse generale", ossia finalizzate al "perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" (art. 35, comma 1).

La Aps possono ammettere come associati altri ETS o enti no profit "a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale" (art. 35, comma 3.).

Sebbene le Aps siano disciplinate sotto gli artt. 35 e 36 del Codice, ad esse si applicano, in virtù del rinvio operato dall'art. 3, comma 2, tutte le disposizioni del CTS, "ove non derogate ed in quanto compatibili" nonché le norme del codice civile.

Come per tutti gli altri enti, anche per le Aps è necessaria l'iscrizione nel Runts per acquisire la qualifica di ETS (art. 4, comma 1).

Dalla definizione emerge chiaramente la prima e fondamentale differenza delle Aps rispetto alle Odv: mentre queste ultime si costituiscono "per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5", le Aps svolgono la loro attività principalmente in favore degli associati. Pure essendo possibile per le Aps svolgere attività in favore di terzi, ciò deve rimanere marginale e residuale: per quanto ciò non sia chiaramente enunciato nella disposizione dell'art. 35, tale principio si ricava dalla trama delle norme fiscali relative alla natura non commerciale dell'ente, su cui si tornerà in altra sede, come già anticipato.

Ciò che invece accomuna le Aps alle Odv è la necessità che entrambe svolgano la loro attività " avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati": l'art. 35, comma 1, ultimo periodo, ricalca perfettamente il testo dell'art. 31, comma 1, ultimo periodo dedicato appunto alle Odv.

Ciò premesso, venendo alle Aps, il predetto criterio della prevalenza dell'attività di volontariato rispetto ad altre forme di collaborazione va integrato con quanto indicato dall'art. 36, che qui si riporta:
"Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati".

Dalla lettura congiunta degli artt. 35 e 36 cit. emerge chiaramente che la Aps svolge la sua attività istituzionale avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei suoi associati, i quali saranno sottoposti al regime previsto dal richiamato art. 17, comma 5 , dovendosi e potendosi ricorrere altresì ad attività lavorativa in forma subordinata o autonoma (anche degli stessi associati) solo in maniera non prevalente. I criteri numerici-quantitativi per descrivere questa prevalenza sono indicati nella parte finale dello stesso art. 36.

Sintetizzando, possiamo quindi dire che una Aps potrà avvalersi per lo svolgimento delle sue attività dei seguenti soggetti:
associati volontari (in misura prevalente), soggetti al regime di cui all'art. 17, ivi compreso quello economico delineato dal comma 5;
associati non volontari (in misura non prevalente), per i quali sarà possibile ad esempio un rimborso di spese documentate;
associati e/o terzi lavoratori subordinati , parasubordinati, lavoratori autonomi, lavoratori occasionali (in misura non prevalente e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità);
volontari non associati (cd. volontari occasionali, ipotesi marginale non esclusa).

In base all' art. 17, comma 5 , gli associati volontari (iscritti nel registro di cui al comma 1) svolgono la loro attività in maniera spontanea e gratuita e non possono essere retribuiti in alcun modo.
"Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario".

Qualora la Aps avesse necessità di avvalersi di altre forme di collaborazione, ossia lavoro subordinato, lavoro autonomo o lavoro occasionale (anche dei suoi stessi associati non volontari), dovrà rispettare i limiti imposti dall'art. 36: in primis, potrà ricorrere a dette forme di prestazioni solo se tratta di attività istituzionali, ossia quelle di interesse generale indicate nello statuto; in secondo luogo, il numero dei "lavoratori" impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Quindi in breve: non più di un "lavoratore" ogni due volontari e non più di cinque "lavoratori" per ogni cento associati (associati non volontari, si intende).

Ai fini della corretta applicazione dei limiti suddetti e quindi dei calcoli percentuali, la Nota 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che per "volontari" si deve intendere solo quelli iscritti nel registro apposito e per "lavoratori" è da intendersi solo lavoratori subordinati e parasubordinati. Ciò vuol dire che sono esclusi dal calcolo i lavoratori autonomi e i lavoratori occasionali.

Un'ultima e non esaustiva precisazione va fatta in merito all'ipotesi in cui la Aps si avvalga dell'opera (subordinata e/o autonoma) dei suoi stessi associati: l'art. 8 CTS vieta espressamente per ogni ETS la distribuzione anche indiretta di utili in favore degli associati.
"Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: (…) b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi (…)".

Vale poi anche per le Aps la regola generale prevista dall'art. 16 , che prevede per i lavoratori subordinati compensi non inferiori ai già citati contratti collettivi.

Concludendo, si ricava dalle disposizioni citate che la norma ha voluto consentire la possibilità di una retribuzione ai suoi associati per le opere eventualmente prestate entro limiti quantitativi ben precisi, mai superiori ad una soglia indicata dai minimi sindacali (o tariffari) previsti per una analoga prestazione lavorativa svolta in favore di un qualsiasi datore o committente.

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*A cura di Annunziata Candida Fusco, avvocato in Bergamo, Partner 24 ORE Avvocati

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