Rassegne di Giurisprudenza

Trasferimento di ramo d'azienda: necessaria l'autonomia funzionale del ramo ceduto

a cura della Redazione Diritto

Trasferimento di ramo d'azienda - Configurabilità - Autonomia funzionale - Necessità - Sussiste.
La cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 novembre 2022, n. 33814

Trasferimento di ramo d'azienda - Inefficacia del trasferimento - Autonomia funzionale - Presupposti - Configurabilità.
Affinché possa configurarsi un valido trasferimento di ramo d'azienda, il ramo deve presentarsi come una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo e non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5414

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Trasferimento d'azienda - In genere trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Nozione - Servizi dematerializzati - Preponderanza del fattore personale rispetto a quello materiale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile – come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) - anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di un gruppo di lavoratori di un istituto bancario dotati di professionalità eterogenee, come tali inidonee a configurare il presupposto dell'autonomia funzionale del servizio ceduto).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 marzo 2021, n. 7364

Mobilità della manodopera - Trasferimento - Ramo o parte di azienda - Nozione.
L'art. 2112 cod. civ., anche prima delle modificazioni introdotte dall'art. 1 d.lgs. n. 18 del 2001, non precludendo il trasferimento di un ramo (o parte) di azienda, postulava comunque, che venisse ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presentasse quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività' volta alla produzione di beni o servizi, con esclusione, quindi, della possibilità che l'unificazione di un complesso di beni (di per sè privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario) discendesse dalla volontà dell'imprenditore cedente al momento della cessione. A tal fine, anche il trasferimento di un ramo d'azienda che costituisca, prima del trasferimento, un'entità dotata di autonomia ed unitaria organizzazione è configurabile come trasferimento aziendale e altrettanto può dirsi in caso di trasferimento che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità sia assicurata dal fatto di essere dotati di particolari competenze, realizzandosi in tali ipotesi una successione legale non bisognevole del consenso del contraente ceduto. Ne consegue che non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la c.d. "esternalizzazione" dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati, e che in tali casi la vicenda traslativa, sul piano dei rapporti di lavoro, va qualificata come cessione dei relativi contratti, che richiede per il suo perfezionamento il consenso del lavoratore ceduto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a un fenomeno definito dalle parti di "outsourcing", mediante trasferimento del ramo d'azienda identificato nei c.d. "Servizi generali", aveva ravvisato un processo di esternalizzazione non integrante la cessione di ramo di azienda ed aveva ritenuto applicabili ai rapporti di lavoro ceduti le norme sulla cessione dei contratti, non essendo stata provata l'autonomia organizzativa delle attività svolte dal preteso ramo, caratterizzato da eterogeneità delle attività dei lavoratori e mancanza di qualsiasi funzione unitaria).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 ottobre 2006, n. 22125