Lavoro

Domanda cautelare al giudice della causa pendente per il merito? Manca un indirizzo consolidato

Per la Corte costituzionale, sentenza n. 54 depositata oggi, è inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 669-quater del c.p.c. per mancanza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato

Non può dirsi consolidata, e tale dunque da autorizzare un intervento della Consulta, la giurisprudenza che sull'art. 669-quater cod. proc. civ., afferma che ove penda un giudizio di cognizione in rapporto di continenza con la causa di merito prefigurata in un successivo ricorso cautelare ante causam, impone al giudice della cautela di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della causa continente preventivamente adito. La Corte costituzionale, sentenza n. 54 depositata oggi, ha così dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 669-quater del cpc sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro.

Il giudice rimettente era stato investito del ricorso per provvedimento d'urgenza ante causam ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa, a cautela della fruttuosità della preannunciata azione di merito volta ad ottenere l'accertamento della violazione, da parte di L.S. – dipendente dell'istituto con mansioni di gestore private banking, dimessosi con procedura telematica – del patto di non concorrenza, previo accertamento della validità e dell'efficacia dello stesso, l'inibitoria dei comportamenti con esso contrastanti e la condanna del resistente al pagamento della penale pattuita, oltre interessi e rivalutazione, e al risarcimento del maggior danno.

Il giudice a quo ha dunque ordinato al lavoratore di astenersi immediatamente dalla violazione del patto di non concorrenza fissando l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca del decreto reso ai sensi dell'articolo 669-sexies, secondo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, nel costituirsi nel giudizio cautelare, la parte resistente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del Tribunale ordinario di Lucca, chiedendo revocarsi il provvedimento d'urgenza emesso inaudita altera parte. A tal fine ha dedotto di aver promosso, con ricorso ex articolo 414 cod. proc. civ., depositato innanzi al Tribunale di Lucca un giudizio di cognizione ordinaria.

I dubbi del rimettente, prosegue la decisione, traggono origine dall'interpretazione – accolta da un cospicuo numero di pronunce di merito – secondo la quale, ai fini dell'individuazione della competenza cautelare pendente iudicio, per «causa pendente per il merito» ai sensi dell'articolo 669-quater, primo comma, cod. proc. civ. deve intendersi anche il giudizio di cognizione avvinto da una relazione di continenza a quello prefigurato nella domanda cautelare ante causam.

Per la Consulta, tuttavia, sull'interpretazione oggetto dei dubbi di illegittimità costituzionale manca, in realtà, un "diritto vivente", posto che, a fronte dell'indirizzo di cui dà conto il rimettente, si registrano pronunce di segno contrario non solo nell'ambito della stessa giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ordinanza 6 ottobre 2015, resa in procedimento per sequestro conservativo; Tribunale di Pescara, 21 ottobre 2006, resa in procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. in materia di segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia), ma anche in seno a quella di legittimità.

Deve dunque escludersi, conclude la Corte, che l'interpretazione sulla quale si incentrano le censure del rimettente possa essere assunta a diritto vivente valutabile ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, posto che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, «alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un "diritto vivente"», essendo, per contro, necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, o comunque espresso a Sezioni unite.

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