Comunitario e Internazionale

Dieselgate, Volkswagen non va sanzionata due volte

Volkswagen non può essere sanzionata in Italia per il Dieselgate dopo esserlo stata in Germania, se non c’è stato un coordinamento sufficiente dei procedimenti sanzionatori dei due Stati. Lo affermano le conclusioni presentate ieri dall’avvocato generale della Corte Ue

di Giovanni Negri

Volkswagen non può essere sanzionata in Italia per il Dieselgate dopo esserlo stata in Germania, se non c’è stato un coordinamento sufficiente dei procedimenti sanzionatori dei due Stati. Lo affermano le conclusioni presentate ieri dall’avvocato generale della Corte Ue. La sanzione inflitta dalle autorità italiane potrebbe avere natura penale e, nell’ipotesi in cui venga accertato che i fatti sono identici a quelli già giudicati in Germania, si verificherebbe la violazione del diritto a non essere punito due volte per lo stesso reato.

Il gruppo Volkswagen ha commercializzato, a livello mondiale, 10,7 milioni di veicoli diesel dotati di dispositivi idonei ad alterare la rilevazione delle emissioni inquinanti, ricorda la Corte a Lussemburgo. Di questi, 700mila sono stati venduti in Italia. Nell’agosto 2016 l’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato ha inflitto alla casa automobilistica una multa di 5 milioni, ritenendo pratica commerciale scorretta la vendita di questi veicoli e la relativa pubblicità ingannevole. Volkswagen ha impugnato la sanzione, la più alta per una violazione di questo tipo. Nel 2018 la Procura di Braunschweig in Germania ha avviato un procedimento penale contro Volkswagen, notificandole una multa di un miliardo di euro, pagata dall’azienda nel giugno 2018.

Quanto al procedimento in Italia, nell’aprile 2019 è stato respinto in primo grado il ricorso di Volkswagen, visto che il giudice ha ritenuto che la sanzione antitrust avesse fondamento giuridico diverso. L’azienda ha impugnato al Consiglio di Stato italiano, che ha investito la Corte di giustizia europea di una serie di questioni. Tra queste, il chiarimento sulla natura penale delle sanzioni inflitte in Italia al gruppo tedesco.

Per l’Avvocato generale, una sanzione come quella inflitta dall’Antitrust a una persona giuridica (nella fattispecie la Volkswagen) colpevole di pratiche commerciali scorrette viola, in linea di principio, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato se la persona giuridica è già stata condannata per effetto di una sentenza penale definitiva in un altro Stato membro (Germania) per fatti identici.

Inoltre, è il parere dell’Avvocato Ue, nel caso Volkswagen esiste una duplicazione di procedimenti sanzionatori, visto che il procedimento tedesco si è concluso con una sanzione definitiva. Occorre allora chiarire se i due procedimenti hanno per oggetto gli stessi fatti (identità oggettiva) e sono indirizzati contro la stessa persona (identità soggettiva). Pur affidando l’accertamento al Consiglio di Stato, l’Avvocato generale è del parere che i due procedimenti riguardano la stessa persona giuridica (ossia la Volkswagen) e che i fatti sanzionati sono identici sotto il profilo sostanziale e temporale. In questo caso potrebbe essere stata commessa una violazione del diritto a non essere soggetti a diversi procedimenti per i medesimi fatti.

Il Consiglio di Stato aveva anche chiesto se, nella vicenda Dieselgate, può essere giustificata una deroga al principio del ne bis in idem. Per l’Avvocato generale le possibili limitazioni a sono soggette a determinate condizioni: 1) che il cumulo di sanzioni sia previsto dalla legge; 2) che sia rispettato il contenuto essenziale del diritto; 3) che esista un motivo di interesse generale; 4) che la limitazione rispetti i principi di necessità e proporzionalità. Secondo le conclusioni depositate ieri, i problemi riguardano soprattutto il requisito della proporzionalità e della necessità di limitare il diritto fondamentale. Uno degli elementi che il Consiglio di Stato dovrà prendere in considerazione per valutare entrambi i requisiti è il coordinamento delle procedure sanzionatorie e la prova di un collegamento materiale e temporale sufficientemente stretto tra loro. A quanto emerge, tale coordinamento sembra non essersi verificato.

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