Il contenimento della spesa preclude al vincitore del concorso di accedere al posto a tempo indeterminato
Preclusivo il Dpcm 15/2/2006 secondo cui le assunzioni comunali dovevano garantire la realizzazione di economie di spesa per gli anni 2005-2008
Il soggetto risultato vincitore di un concorso pubblico non è detto che venga assunto a tempo indeterminato quando il bando stesso sia strettamente legato al contenimento della spesa pubblica.
La vicenda. Nel caso - precisa la Cassazione (ordinanza n. 21617/22) - l'assunzione del soggetto vincitore era stata subordinata alla sussistenza di alcuni presupposti di legge succedutisi nel tempo sul contenimento della spesa pubblica ("l'assunzione in servizio del vincitore è subordinata e avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel Dpcm 15/2/2006 ed eventuali successive modifiche e integrazioni"). Nella vicenda è stato richiamato l'articolo 5 del Dpcm che al comma 2 prevede come "Nel triennio 2005, 2006 e 2007 le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni comunali devono garantire la realizzazione di economie di spese lorde non inferiori a 165 milioni di euro per l'anno 2005, a 442 milioni di euro per l'anno 2006, a 658 milioni di euro per l'anno 2007 e a 727 milioni a decorrere dall'anno 2008". Quindi anche per un ente quale la Comunità montana aspromonte orientale vi erano precise circostanze preclusive di natura normativa all'assunzione del personale – subordinata per legge alla sussistenza di determinati presupposti – e agli stessi aveva fatto espresso rinvio il bando di concorso.
Conclusioni. Nella specie la Corte palermitana ha pronunciato sempre sulla stessa domanda prospettata con l'atto introduttivo del giudizio richiamando lo speciale regime normativo applicabile agli enti, come le Comunità montane, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sottoposti, a fini di contenimento della spesa, al duplice limite di spesa (articolo 1, comma 562 della legge finanziaria del 2007) e cioè, da un lato, al non superamento della spesa per il personale come effettuata nel 2004 e, dall'altro, alla possibilità di effettuare assunzioni solo nel limite delle cessazioni di rapporto a tempo indeterminato.