Immobili

Non serve l'unanimità dei condomini per l'installazione di un sistema di videosorveglianza

Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 14969/2022

di Mario Finocchiaro

Il nuovo articolo 1122-ter Cc, ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza. La nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l'installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la video sorveglianza di essi sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 1, Cc. Quanto al denunciato carattere voluttuario o gravoso di tale innovazione, deve evidenziarsi che le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'articolo 1121 Cc, di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. Al riguardo l'onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali e le relative valutazioni integrano un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua. Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 14969/2022. Nella specie, ha osservato la S.C., la censura è inammissibile perché generica, atteso che parte ricorrente non indica alcun elemento concreto, relativo alle particolari condizioni ed all'importanza dell'edificio, che avrebbe dovuto indurre la corte di merito a ritenere l'innovazione scarsamente utile o eccessivamente gravosa. In proposito essa evidenzia solo il rapporto fra la spesa deliberata e le spese generali annuali dell'intero condominio, laddove, come appena detto, il carattere gravoso si accerta in base a parametri diversi.

Un principio innovativo
Questione nuova sulla quale, con riferimento al nuovo articolo 1122-ter Cc, non risultano precedenti.
Anteriormente alla riforma delle norme sul condominio (legge 11 dicembre 2012, n. 220) in sede di merito si era affermato, tra l'altro:
- il singolo condomino non può, senza previa delibera assembleare, installare a propria sicurezza un impianto di video-sorveglianza con un fascio di captazione di immagini idoneo a riprendere spazi comuni o, addirittura, spazi esclusivi di altri condòmini; neppure il condominio ha il potere di farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all'unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti, Tribunale di Varese, sentenza 16 giugno 2011, in Arch. loc. cond. e imm., 2011, p. 666;
- esula dalle attribuzioni dell'assemblea dei condomini, coinvolgendo il trattamento di dati personali di cui l'assemblea stessa non può ritenersi soggetto titolare del trattamento ed essendo volta a scopi estranei alle esigenze condominiali, l'installazione di un impianto di videosorveglianza degli spazi comuni dell'edificio, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose dei condomini, Tribunale di Salerno, sentenza 14 dicembre 2010, in Foro it., 2011, I, c. 622, che ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, Cc, dell'esecutività di una delibera condominiale con cui era stata approvata, a maggioranza, l'installazione di un impianto di videosorveglianza relativo al piazzale comune antistante il fabbricato ed agli androni delle scale;
- è illegittima l'installazione di un sistema di videosorveglianza riprendente parti comuni di un condominio in quanto in base alla disciplina di riferimento, costituita dal codice della privacy e dalla delibera 29 aprile 2004 dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, Tribunale di Nola, sentenza 3 febbraio 2009, in Giur. merito 2010, p. 2120, con nota di Policella E.O., La videosorveglianza nei condomini.

La protezione dei dati personali
Con riferimento a un caso di specie si è osservato, altresì, che in materia di protezione dei dati personali, non costituisce violazione dell'articolo 134 del Dlgs 30 giugno 2006, n. 196 l'installazione di un impianto di videosorveglianza sul fabbricato di un unico proprietario,occupato in parte da una terza persona (nella specie, la nuora assegnataria di porzione dell'immobile, in quanto madre affidataria dei figli minori), con telecamere collocate sul cancello e sul portone d'ingresso, non potendosi assimilare la figura dell'unico proprietario di fabbricato comprendente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato, al condominio, in considerazione del tenore letterale dell'articolo 5, comma 3, del Dlgs cit. (quanto ai limiti al trattamento dei dati personali, ove destinati ad una comunicazione sistematica o diffusa) e non essendo consentito il ricorso all'analogia in materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni, Cassazione, sentenza 9 agosto 2012, n. 14346, in Guida al diritto, 2012, fasc. 38, p. 38, con nota di Graziano N., Insufficiente per la nascita di un condominio il comodato concetto su alcune abitazioni.

Quando è possibile sottrarsi alla spesa
Sulla seconda parte della massima, e, in particolare, per l'affermazione che in materia di condominio negli edifici, le innovazioni per le quali e consentito al singolo condomino, ai sensi dell'articolo 1121 Cc, di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. L'onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali, Cassazione, sentenza 23 aprile 1981, n. 2408.
Analogamente, in materia di condominio degli edifici, le innovazioni, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'articolo 1121 Cc, di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli compete, sono quelle che, oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione separata, hanno natura voluttuaria, ovvero risultano molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni e alla importanza dell'edificio. La relativa valutazione integra un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, Cassazione, sentenza 18 gennaio 1984, n. 428, in Riv. giur. edilizia, 1984, I, p. 454.

Innovazioni gravose o voluttuarie
Sempre in tema di innovazioni gravose o voluttuarie si è precisato, tra l'altro:
- la realizzazione di un «cappotto termico» sulle superfici esterne dell'edificio condominiale non rientra tra le innovazioni voluttuarie o gravose di cui all'articolo 1121 Cc, né configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato ma, in quanto finalizzata alla coibentazione dell'edificio condominiale ed al miglioramento della sua efficienza energetica, va ricompresa tra le opere destinate al vantaggio comune dei proprietari, inclusi quelli dei locali terranei; ne consegue che, ove la sua realizzazione sia deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'articolo 1123, comma 1, Cc per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, Cassazione, ordinanza 20 aprile 2021, n. 10371, in Arch. loc. cond. e imm., 2021, p. 496;
- l'articolo 1121 c.c. riconosce ai condomini dissenzienti (e ai loro eredi e aventi causa), in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa dell'opera, Cassazione, sentenza 18 agosto 1993, n. 8746, in Vita notarile, 1994, p. 177, resa con riguardo ad un impianto di ascensore installato nell'edificio condominiale non all'atto della sua costruzione, ma successivamente per iniziativa e a spese di parte dei condomini;

Il merito
Al riguardo, in sede di merito, si è precisato, tra l'altro:
- ai sensi dell'art. 1121 Cc l'innovazione voluttuaria richiede due condizioni: anzitutto, deve essere molto gravosa e, in secondo luogo, deve trattarsi di impianto suscettibile di utilizzazione separata; conseguentemente, deve ritenersi che la sostituzione del cancello di ingresso al piano interrato, ove si trovano i boxes di proprietà dei condomini integri - piuttosto - un intervento di carattere conservativo, Appello Lecce-Taranto, sentenza 27 agosto2004, in Arch. loc. cond. e imm., 2005, p. 438;
- non costituisce innovazione gravosa o voluttuaria, ai sensi dell'articolo 1121 Cc, il rivestimento in travertino della facciata dello stabile condominiale fino all'altezza di metri due virgola sessantacinque; a maggior ragione non costituisce innovazione gravosa o voluttuaria il rifacimento del rivestimento in marmo già esistente, Pretura Taranto, sentenza 27 maggio 1986, ivi, 1986, p. 500, ove la precisazione, altresì che ove un singolo condomino intenda sottrarsi alla partecipazione alla spesa relativa ad una innovazione gravosa o voluttuaria, l'onere della prova dell'esistenza degli estremi di cui all'articolo 1121 Cc grava sullo stesso condomino interessato
In termini generali, sulle spese per consentire la utilizzazione del bene comune si è affermato, tra l'altro che il partecipante alla comunione che abbia sostenuto spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione ha diritto ad ottenerne il rimborso pro quota, in base alla previsione dell'articolo 1110 c.c., che deve ritenersi applicabile non solo con riferimento alle spese di conservazione, ma anche con riferimento alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale, come, nel caso di immobile abitativo, quelle occorrenti per mantenere la continuità nell'erogazione di servizi essenziali, quali la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, videocitofonia, Cassazione, sentenza 27 agosto 2002, n. 12568, in Giust. civ., 2003, I, p. 363, con nota di Triola R., Osservazioni in tema di spese necessarie alla conservazione della cosa comune.

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