Comunitario e Internazionale

Niente danni dalla Ue se la violazione di diritti procedurali non è sufficientemente "qualificata"

La mancata ostensione dei criteri adottati dalla Commissione va sostenuta con elementi a sostegno di un possibile diverso risultato

di Paola Rossi

Non scatta la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea nell'ambito di un iter di notifica di una fusione societaria se non si dimostra che in assenza delle violazioni procedurali lamentate l'esito della procedura sarebbe stato sostanzialmente diverso e favorevole al richiedente il nulla osta.

Il caso
Il Tribunale Ue respinge la richiesta di risarcimento danni della società di trasporti e spedizioni che aveva notificato una concentrazione con altro operatore di mercato bocciata dalla Commissione che successivamente aveva, invece, approvato la medesima operazione tra il medesimo operatore e un'altra società, concorrente della prima richiedente.
La vicenda è stata decisa con due sentenze relative alle due cause connesse T-834/17 e T-540/18.
Con la prima il Tribunale Ue, nonostante avesse accertato una violazione sufficientemente qualificata dei diritti procedurali di UPS (società che aveva notificato la prima concentrazione con TNT) , considerava tale violazione insufficiente a far scattare la responsabilità extracontrattuale dell'Ue.
La violazione posta a base della richiesta di danni era consistita nella mancata comunicazione dell'ultima versione del modello econometrico utilizzato dalla Commissione per analizzare gli effetti della concentrazione notificata alla Commissione.
Il Tribunale Ue nega l'esistenza del nesso causale tra la violazione e i danni lamentati da UPS.

La richiesta danni rigettata
La UPS chiedeva, in primis, di essere ristorata dei costi sostenuti per partecipare alla procedura di controllo della nuova concentrazione notificata e poi approvata dalla Commissione tra TNT e Fedex (altro importante operatore nel settore di mercato).E sosteneva anche l'esistenza del danno relativo al pagamento dell'indennizzo che aveva dovuto fare a favore di TNT in base agli accordi contrattuali che lo prevedevano in caso di risoluzione dell'accordo di fusione.
Infine, UPS chiedeva anche di essere risarcita per il lucro cessante derivante dall'impossibilità di attuare tale accordo di fusione.

Costi di partecipazione alla procedura di terzi
Per il tribunale Ue Ups non poteva chiedere di essere risarcita per spese che aveva sostenuto in base a una propria libera scelta. Cioè i costi derivanti dalla partecipazione di UPS alla procedura di controllo dell'operazione di concentrazione notificata tra FEDEX e TNT.

Violazioni procedurali irrilevanti
Soprattutto il Tribunale nega la tesi secondo cui le violazioni procedurali subite da UPS, nell'iter di notificazione del proprio progetto di fusione con TNT, siano state la causa determinante dei costi sostenuti per partecipare al nuovo iter di controllo dell'omologo progetto presentato da soggetti terzi operanti sul medesimo mercato (TNT e FEDEX).

Indennizzo in base ad accordi tra parti private
Non rileva neanche ai fini del diritto al risarcimento l'avvenuto pagamento da parte di UPS dell'indennizzo di risoluzione alla TNT. Esso si basava su un obbligo contrattuale derivante dai termini dell'accordo di fusione tra l'UPS e la TNT. Le illegittimità della prima decisione controversa – dice il Tribunale - non potevano essere considerate la fonte illegittima del pagamento di detto indennizzo alla TNT.

Lucro cessante per la mancata fusione
Per quanto riguarda il presunto lucro cessante subito dall'UPS, che ne chiedeva il risarcimento, il Tribunale osserva che non vi è il nesso causale tra la bocciatura del progetto da parte della Commissione e i mancati guadagni prevedibili. D'altronde, l'UPS non ha dimostrato né fornito alcun elemento che consenta al Tribunale di concludere che, in assenza di tale violazione, la Commissione avrebbe dichiarato detta operazione compatibile con il mercato interno.
Infine, fa rilevare il tribunale la circostanza che UPS ha pubblicamente rinunciato al progetto di fusione non appena è stata resa nota la decisione della Commissione che la bocciava. Tale rinuncia immediata avrebbe avuto l'effetto di interrompere qualsiasi nesso causale diretto tra l'illegittimità riscontrata e il danno lamentato.

Rigetto del ricorso per risarcimento danni presentato dalle società ASL
La seconda causa riguardava il ricorso per risarcimento danni presentato dalle società ASL per il lucro cessante derivante dalla bocciatura della fusione UPS-TNT. Lamentavano l'impossibilità di eseguire gli accordi commerciali conclusi con UPS a causa della decisione negativa della Commissione.
Il Tribunale rileva che le società (ASL) non potevano invocare, a fondamento della propria domanda di risarcimento, la violazione dei diritti procedurali subiti da UPS nell'ambito della procedura di controllo dell'operazione di concentrazione tra quest'ultima e la TNT. La richiesta è respinta in radice dal tribunale in quanto le società ASL avevano liberamente scelto di non partecipare a tale procedura e quindi nell'ambito di tale procedura non potevano invocare una presunta violazione dei loro diritti da parte della Commissione.

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