Professione e Mercato

E-commerce sotto la lente dell'AGCM

Stretta dell'autorità garante sulle pratiche commerciali scorrette nel commercio elettronico

di Rachele Finocchito *

Tra i poteri dell'AGCM vi è la repressione pubblicistica delle pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 18 e ss. del Codice del Consumo.

L'AGCM ha poteri di indagine molto pervasivi (ad esempio, le ispezioni a sorpresa con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della GdF): può disporre misure cautelari e irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a Euro 5 milioni per ciascuna violazione.

Tale apparato sanzionatorio sarà peraltro reso ancora più incisivo con l'implementazione della Direttiva Omnibus.

In particolare, nel corso degli ultimi mesi, l'e-commerce ha attirato l'attenzione dell'Autorità, la quale è intervenuta aprendo diverse istruttorie e adottando una molteplicità di provvedimenti. Più specificamente, a dicembre 2021 l'AGCM, con distinti provvedimenti nei confronti di Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick, ha irrogato sanzioni per un ammontare complessivo superiore a 11 milioni di euro.

Ancora più recentemente, a marzo 2022, Tiger Shop è stata sanzionata dall'Autorità per 1 milione di euro, a seguito dell'avvio dell'istruttoria PS12119 (la società era già stata destinataria di un simile provvedimento nel 2019). È, infine, di poche settimane fa la notizia dell'apertura di nuovi procedimenti nei confronti di due ulteriori imprese che gestiscono portali e-commerce.

In tutti i casi sopra citati, le condotte oggetto di indagine da parte dell'Autorità riguardano delle problematiche "tipiche" che si riscontrano nel commercio elettronico. Si pensi alle informazioni ingannevoli inerenti, ad esempio, le caratteristiche principali dei prodotti quali la disponibilità dei prodotti, le modalità adottate nel processo di vendita on-line, i termini di consegna, l'esercizio dei diritti spettanti in capo ai consumatori (in primis, l'esercizio del diritto di recesso) e l'assistenza post-vendita.

Sotto il profilo giuridico, le predette condotte, oggetto delle ipotesi istruttorie formulate dall'AGCM, integravano, a seconda dei casi, pratiche ingannevoli (artt. 21 e 22 Codice del Consumo), aggressive e/o indebitamente condizionanti (artt. 24 e 25 Codice del Consumo), ovvero violazioni dei doveri di diligenza professionale idonee a falsare il comportamento dei consumatori secondo lo schema generale di pratica scorretta contenuto nell'art. 20, co. 2 Codice del Consumo.

Nel testo dei provvedimenti e dei propri comunicati stampa, l'AGCM ha fatto espresso riferimento alla finalità di assicurare il corretto sviluppo dell'e-commerce, in quanto settore in forte crescita e caratterizzato da una concorrenza particolarmente intensa, nel quale "la spersonalizzazione del rapporto d'acquisto indebolisce di fatto il consumatore/acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista".

In particolare, l'AGCM enfatizza l'importanza del "primo contatto" con il consumatore, nel quale assume un rilievo specifico la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni di consumo attraverso "una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche delle offerte" per consentire "una scelta commerciale consapevole".

*Rachele Finocchito, Avvocato, Associate, Rödl & Partner

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