Professione e Mercato

Biotestamento, centrale la figura del fiduciario

di Valentina Melis

Assicurarsi che dietro la rinuncia a determinate terapie o trattamenti medici ci sia davvero un consenso informato della persona. Verificare che la nomina del fiduciario sia libera da condizionamenti. Chiarire che si può dare una scadenza al “testamento biologico”, per poterlo aggiornare, soprattutto nel caso di persone giovani. Sono queste alcune delle principali sfide che si presenteranno ai professionisti coinvolti nella redazione del biotestamento, il documento con il quale si potranno rifiutare anticipatamente determinate cure, che ha ottenuto giovedì scorso il via libera definitivo dal Senato.

Le disposizioni anticipate di trattamento si potranno redigere in forme diverse:

come atto pubblico o scrittura privata autenticata, rivolgendosi al notaio; 

come scrittura privata, consegnata dal dichiarante all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza, o alle strutture sanitarie, se la Regione ha adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione dei dati dei singoli iscritti al Servizio sanitario nazionale. Nel caso della scrittura privata semplice, si può usare un fac-simile di “biotestamento” o farsi supportare nella predisposizione del testo da un avvocato.

I legali possono essere coinvolti nella partita del biotestamento anche nel caso sia necessario ricorrere al giudice tutelare per nominare un amministratore di sostegno, ad esempio quando non è stato designato dal dichiarante un fiduciario o il fiduciario non è più in grado di svolgere il suo ruolo (perché deceduto o diventato incapace).

Alla base della legge sul “testamento biologico” c’è il consenso «libero e informato» della persona interessata. Questo significa che il professionista incaricato di redigere l’atto dovrà innanzitutto verificare che il dichiarante si sia effettivamente rivolto a un medico per avere tutte le informazioni sulle cure e sui trattamenti ai quali intende rinunciare, e sugli effetti di queste scelte. «Potrebbe essere opportuno coinvolgere il medico che ha seguito il dichiarante - spiega Enrico Sironi, responsabile del settore propositivo del Consiglio nazionale del notariato - anche per poter descrivere correttamente i trattamenti ai quali intende rinunciare e le eventuali patologie della persona».

Un parere condiviso dal presidente di Federnotai Carmelo Di Marco: «Nulla vieta di allegare all’atto la documentazione che si trova nella cartella clinica, per dimostrare che il dialogo tra medico e paziente è avvenuto. Il notaio - aggiunge - può anche chiedere che il medico intervenga alla redazione dell’atto come testimone e che lo firmi».

Un altro aspetto rilevante sottolineato dai professionisti è la delicatezza della scelta del fiduciario, una figura chiave nel “biotestamento”: in pratica, una persona di fiducia del dichiarante, che ne faccia le veci nel caso sia impossibilitato a esprimersi sulle cure, e che lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Il fiduciario può anche decidere, d’accordo con il medico, di non seguire le indicazioni delle disposizioni anticipate, ad esempio se ci sono nuove terapie che non erano disponibili alla sottoscrizione del “biotestamento”.

L’atto, insomma, va un po’ cucito «su misura» sulle singole situazioni. «Come consulenti, gli avvocati possono mettere a disposizione le proprie competenze nel campo del diritto di famiglia - spiega Carla Secchieri, del Consiglio nazionale forense - compatibilmente con la competenza riservata ai notai sull’autenticazione degli atti».

Per rendere pubbliche le «Dat», il Notariato ha annunciato la creazione di un registro elettronico nazionale delle disposizioni ricevute dai notai, che sarà accessibile alle Asl.

Quanto ai costi, per il consigliere Sironi il ricorso ai notai «potrà costare qualche centinaio di euro, anche in considerazione dell’impegno richiesto in concreto, in base alle esigenze specifiche del cliente. I parametri di riferimento potrebbero essere simili a quelli del testamento o della designazione dell’amministratore di sostegno”.
Vedi il modello di biotestamento

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