Penale

Abnorme la sentenza predibattimentale di appello che dichiara l'estinzione del reato

Parte dall'affermazione che si tratti non di nullità, ma di atto abnorme, il rinvio alle sezioni Unite sull'impugnabilità

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di Paola Rossi

La Corte di cassazione a sezioni Unite penali affronterà di nuovo la questione della prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta processuale. La sentenza n. 32262/2020 ha infatti rinviato la questione al massimo consesso della Cassazione penale, che ha prodotto già numerosi precedenti sulla questione di tale prevalenza e della sussistenza o meno dell'impugnabilità in sede di legittimità. La Cassazione con la pronuncia di rinvio mette indubbio la regola della prevalenza quando sia stato leso il diritto al contraddittorio.

Nell'effettuare il rinvio alle sezioni Unite la sentenza ripercorre i diversi precedenti di legittimità, partendo dalla sentenza che aveva affermato che in caso di nullità assoluta della sentenza che afferma l'estinzione del reato non vi sia interesse dell'imputato "prosciolto" a ricorrere contro la violazione della norma processuale che ha determinato la nullità. La decisione di rinvio pone in dubbio, infatti, tale prevalenza e anche la definizione di atto nullo, invece che abnorme. L'abnormità scatta tutte le volte che la conduzione del processo si rilevi eccentrica piuttosto che illegittima per violazione di norme processuali. Il giudice emette perciò un atto abnorme se fa esercizio di un potere giurisdizionale che non essendogli attribuito dal Codice non è di fatto neanche specificatamente sanzionato con la previsione di annullabilità o nullità assoluta. Quindi dice la Cassazione con l'odierna pronuncia che quando c'è abnormità non vi è neanche modo di stabilire la prevalenza di tale illegittimità sull'eventuale causa di estinzione del reato.

Nel caso specifico la Cassazione tende a ravvisare come preminente l'interesse della parte alla fase del contraddittorio, completamente bypassato dalla sentenza di appello predibattimentale che afferma la prescrizione del reato come nel caso di specie. Infatti, come dice la sentenza, nel caso della sentenza predibattimentale di appello che dichiari - senza formalità di procedura - l'estinzione del reato per prescrizione vengono impediti di fatto sia l'esercizio del diritto di difesa nel merito sia la facoltà dell'imputato di valutare la rinuncia alla declaratoria della causa estintiva. È quindi una lesione del diritto della parte al contraddittorio a cui non può negarsi l'interesse a ricorrere.

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