Penale

Abusi edilizi, non c'è omissione di atti d'ufficio se il funzionario non ordina la sospensione di lavori

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di Andrea Alberto Moramarco

L'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori abusivi rientra nell'ambito della funzione meramente amministrativa del Comune, la quale è disciplinata da modi e tempi propri dello svolgimento dell'attività discrezionale dell'ente locale. Pertanto, in seguito a richieste e solleciti di altri soggetti pubblici rispetto alla verifica di lavori in violazione della normativa antisismica, la mancata adozione di un provvedimento sospensivo non integra il reato di omissione di atti d'ufficio. Questo è quanto afferma la Cassazione con la sentenza 4845, depositata ieri.

I fatti - Al centro della vicenda c'è il mancato tempestivo intervento del responsabile dell'ufficio tecnico di un comune siciliano, in relazione alla regolarità di alcuni lavori edilizi intrapresi da una impresa edile, volti alla creazione di un sottotetto all'interno di un appartamento condominiale. Nello specifico, la Polizia municipale, su delega della Procura della repubblica, chiedeva al funzionario se per tale attività fosse necessario il rilascio del permesso a costruire, mentre qualche mese più tardi l'Ufficio del Genio civile invocava con insistenza l'adozione di un provvedimento di sospensione dei lavori irregolari. Il dipendente comunale rispondeva tardivamente alla richiesta della Polizia municipale e soltanto a lavori ultimati adottava l'ordine di demolizione dell'opera.
In seguito, lo stesso funzionario veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di omissione di atti d'ufficio, per non aver adottato il provvedimento di sospensione e aver emanato in ritardo l'ordine di demolizione. Nei primi due gradi di giudizio arrivava un verdetto di condanna, sulla base della ritenuta inefficacia del provvedimento demolitorio adottato ormai troppo tardi. Il funzionario ricorreva però in Cassazione sottolineando l'inconfigurabilità del reato di cui all'articolo 328 c.p., sia perché l'atto richiesto non rientrerebbe tra quelli previsti dalla norma, sia perché lo stesso atto non sarebbe da considerare indefettibile.

La decisione - Tali doglianze colgono nel segno e inducono i giudici di legittimità ad assolvere il funzionario con la formula piena de “il fatto non costituisce reato”. Ebbene, la Suprema corte ricorda come, in relazione al reato di omissione di atti di ufficio, l'atto che deve essere compiuto senza ritardo deve riguardare ragioni di giustizia, o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità. Non è pertanto sufficiente «un qualsiasi atto d'ufficio, ma è necessario che l'atto sia qualificato» da una di queste finalità. Nello specifico, aggiunge il Collegio, con riferimento alle ragioni di giustizia vengono in rilievo solo atti pertinenti all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali e non anche rientranti nell'attività discrezionale amministrativa, quale appunto si configura l'atto di sospensione dei lavori edilizi o di demolizione di opere abusive.
Tale intervento richiesto, d'altronde, concludono i giudici, non presenta nemmeno i profili della indifferibilità, ben potendo l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo essere adottata ed eseguita anche successivamente, senza che ciò possa pregiudicare «il fine alla cui realizzazione l'intervento dell'amministrazione pubblica è preordinato per legge».

Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 30 gennaio 2019 n. 4845

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