Acquisto moto usata, il veicolo deve essere privo di vizi per ottenere la risoluzione
Compravendita - Vendita di moto - Risoluzione del contratto - Difetto di accensione - Cosa inidonea all'uso cui era destinata.
L'esercizio dell'azione redibitoria è legittimato solamente da vizi che costituiscano un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non vengono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della capacità di rendere inidonea la cosa all'uso cui era destinata o di diminuirne il valore in modo apprezzabile. La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'articolo 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 11 febbraio 2020 n. 3272
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Risoluzione del contratto - In genere - Vendita - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti - Risoluzione del contratto - Principio generale della non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
Gli artt. 1490 e 1492 del cod. civ. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 cod. civ., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 25 settembre 2013 n. 21949
Risoluzione del contratto - Effetti restitutori - Necessità di specifica domanda della parte interessata – Sussiste.
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'articolo 1458 del Cc, l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 1° luglio 2008 n. 17995
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione.
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 14 novembre 2002 n. 16021