Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mancanza dell’ordine impartito dal giudice; (ii) mediazione obbligatoria e contratto di leasing; (iii) mediazione obbligatoria, primo incontro e condizione di procedibilità; (iv) mediazione, obbligo informativo dell’avvocato ed ambito applicativo; (v) mediazione, obbligo informativo dell’avvocato e sua violazione; (vi) mediazione obbligatoria e spese di giudizio; (vii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (viii) negoziazione assistita ed esecutività degli accordi di composizione della controversia.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 5 ottobre 2021, n. 15464
La pronuncia precisa che, nell’ambito di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, in assenza di un ordine espresso impartito dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, il mancato esperimento del procedimento di mediazione non può comportare l’improcedibilità del giudizio.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 25 ottobre 2021, n. 8654

  La sentenza, aderendo all’indirizzo recepito nella giurisprudenza di legittimità ribadisce che la controversia insorta in tema di leasing, non potendo essere ascritta alle liti in materia di “contratti bancari” e “finanziari”, non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Messina, Sezione I civile, sentenza 26 ottobre 2021, n. 1812

  La decisione, adeguandosi al principio espresso sul punto dalla Corte di cassazione, ribadisce che nel procedimento di mediazione obbligatoria la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Genova, Sezione II civile, sentenza 29 ottobre 2021, n. 1096

  La sentenza afferma che l’obbligo posto a carico dell’avvocato dal disposto dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2010 di “…informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione…” nonché “…dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale…” deve essere adempiuto anche nei casi in cui la controversia non è soggetta a mediazione obbligatoria.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Genova, Sezione II civile, sentenza 29 ottobre 2021, n. 1096

  La decisione rimarca che la sanzione dell’annullabilità del contratto concluso con il cliente trova applicazione ai danni dell’avvocato per il solo effetto della omessa informazione in spregio dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2010, ed a prescindere da ogni ulteriore indagine.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Forlì, Sezione civile, sentenza 4 novembre 2021, n. 1068
La sentenza precisa che il rimborso delle spese di mediazione spetta all’attore in tanto ed in quanto la controparte risulterà soccombente all’esito della causa.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Monza, Sezione I civile, sentenza 12 novembre 2021, n. 2057
La pronuncia, resa in una controversia insorta in materia di contratti bancari, si limita a registrare l’ineluttabile declaratoria di improcedibilità della domanda avanzata in via monitoria con revoca contestuale del decreto ingiuntivo pronunciata ai danni della parte opposta che, in sede di giudizio di opposizione, abbia completamente omesso di ottemperare all’ordine del giudice di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Velletri, Sezione I civile, sentenza 15 novembre 2021, n. 2076
La sentenza afferma che gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita da avvocati che attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, non necessitano di spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. dovendo, ai fini dell’esecuzione, solo essere integralmente trascritti, ai sensi dell’art. 480, comma 2, c.p.c., nell’atto di precetto.

A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Mancato esperimento del procedimento di mediazione - Ordine espresso del giudice - Necessità - Mancanza - Improcedibilità del giudizio - Insussistenza - Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia finanziaria. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in assenza di un ordine espresso del giudice disposto ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010, il mancato esperimento del procedimento di mediazione non può comportare l’improcedibilità del giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia finanziaria, è stata disattesa l’istanza formulata da parte opposta di remissione in istruttoria per l’esperimento del procedimento di mediazione, in quanto, nonostante durante il corso della prima udienza parte opponente non si fosse opposta all’istanza formulata da controparte volta ad ottenere il rinvio per l’instaurazione del procedimento di mediazione, il giudice adito, nella circostanza, non aveva ritenuto che le parti dovessero esperire il tentativo di mediazione obbligatoria rinviando per l’ammissione dei mezzi di prova ex articolo 183, comma 6, codice di procedura civile).

Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 5 ottobre 2021, n. 15464 - Giudice Basile

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie in materia di contratti “bancari e finanziari” - Controversia insorta in materia di contratto di leasing - Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.   (Legge, n. 124/2017, articolo 1; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione obbligatoria, il riferimento operato dall’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 alle controversie in materia di contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Tub (Dlgs n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al Tuf (Dlgs n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, come anche a quello avente ad oggetti beni mobili, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme reclamate in conseguenza dell’inadempimento dell’utilizzatore nel quadro di  un contratto di leasing mobiliare, il giudice adito ha ritenuto infondata, oltre che tardiva in quanto contenuta nella comparsa conclusionale, l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per omesso esperimento della mediazione sollevata dalla parte opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 maggio 2021, n. 12883; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n.  15200).

Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 25 ottobre 2021, n. 8654 - Giudice Guantario

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria -Primo incontro - Parte istante - Dichiarazione di non voler proseguire con la mediazione - Condizione di procedibilità - Avveramento - Sussistenza - Principio ribadito in controversia insorta in materia successoria. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia successoria, il giudice adito ha ritenuto realizzata la condizione di procedibilità rigettando in tal modo l’eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato avveramento della condizione dell’esperimento della mediazione sollevata dal convenuto; infatti, nella circostanza, dal verbale di mediazione depositato in atti, era emerso che, dopo che il mediatore aveva illustrato funzioni e modalità della mediazione ed interpellato le parti sulla possibilità di procedere alla mediazione, il procuratore degli attori, presenti personalmente alla seduta, aveva dichiarato espressamente che “…le parti non intendevano procedere oltre ex art. 8 D.lgs 28/2010…”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

Tribunale di Messina, Sezione I civile, sentenza 26 ottobre 2021, n. 1812 - Presidente Mangano - Giudice relatore Cusolito

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione - Accesso alla mediazione - Articolo 4 del Dlgs n. 28/2010 - Obbligo informativo dell’avvocato nei confronti dell’assistito - Assolvimento - Controversia non soggetta a mediazione obbligatoria - Necessità. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 2, 4 e 5)
In tema di mediazione, l’obbligo posto a carico dell’avvocato dal disposto dell’articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 28 del 2010 di “…informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione…” nonché “…dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale…” deve essere adempiuto anche nei casi in cui la controversia non è soggetta a mediazione obbligatoria. Deve, infatti, condividersi la tesi secondo cui, per i procedimenti contemplati dall’articolo 5, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010, pur non applicandosi né la mediazione obbligatoria, né quella delegata, non si può escludere a priori la possibilità che la parte decida di volersi avvalere della procedura in questione, magari al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali all’uopo previste. Anche per tali procedimenti, è possibile il ricorso alla mediazione facoltativa e la parte deve, perciò, esserne, comunque, informata dall’avvocato. Del resto, la circostanza che l’informativa riguardi i casi in cui la mediazione è obbligatoria, come espressamente previsto dal citato art. 4, comma 3, secondo periodo, del Dlgs n. 28 del 2010 indica che questa deve essere resa per ogni controversia mediabile, per cui l’obbligo è escluso solo per le materie di cui all’articolo 2 del medesimo Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, riformando la decisione con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali maturati nel corso di un prolungato rapporto di collaborazione professionale intrattenuto da uno studio legale con una società, la corte territoriale, accogliendo l’appello di quest’ultima, ha respinto talune delle domande di pagamento sul presupposto dell’invalidità degli incarichi conferiti in quanto l’appellato studio legale aveva omesso di rendere la suddetta informativa ogni qualvolta la società committente gli richiedeva di trattare il recupero di un credito in via monitoria).

Corte di Appello di Genova, Sezione II civile, sentenza 29 ottobre 2021, n. 1096 - Presidente Alparone - Giudice relatore Pelosi

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione - Accesso alla mediazione - Articolo 4 del D.lgs. n. 28/2010 - Obbligo informativo dell’avvocato nei confronti dell’assistito - Violazione - Annullabilità del contratto.  (D.lgs. n. 28/2010, articolo 4)
La ragione della previsione della annullabilità del contratto stipulato con l’avvocato inottemperante all’obbligo di informazione posto a suo carico dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2010 è legata non già ad un vizio di volontà causato dall’omessa informazione, bensì ad una sanzione civile indiretta per indurre l’avvocato medesimo a favorire la mediazione. Ne consegue che l’annullabilità del contratto opera per il solo effetto della mancata informazione, a prescindere da ogni ulteriore indagine (Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto sussistere in capo ad uno studio legale l’obbligo di rendere l’informativa ogni qualvolta la società committente gli richiedeva di trattare il recupero di un credito in via monitoria; tale conclusione, osserva la decisione, è coerente con la circostanza che l’avvocato non deve limitarsi ad una burocratica informativa in ordine all’esistenza del servizio mediazione, ma deve vagliare, con il cliente, i benefici concreti ed i maggiori vantaggi che l’attivazione del relativo procedimento può attribuire alla parte in luogo dell’instaurazione del giudizio; solo un’informativa tarata pertanto sulla specifica controversia, conclude la corte ligure, può realmente evidenziare le opportunità offerte dalla mediazione in alternativa al giudizio e realizzare in tal modo lo scopo auspicato e perseguito dal legislatore).

Corte di Appello di Genova, Sezione II civile, sentenza 29 ottobre 2021, n. 1096 - Presidente Alparone - Giudice relatore Pelosi

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Spese di mediazione - Ripetibilità in giudizio - Principi della soccombenza e della causalità - Applicabilità.   (Cpc, articolo 91; D.lgs. n. 28/2010, articolo 17; Dm, n. 180/2010, articolo 16)
In tema di mediazione obbligatoria, le spese di mediazione sono recuperabili dal vincitore secondo i principi della soccombenza e della causalità, all’esito della lite: pertanto, il rimborso delle spese di mediazione, esperite sui fatti oggetto di causa, spetterà all’attore in tanto ed in quanto la controparte sarà valutata soccombente all’esito del giudizio (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto fondata l’eccezione formulata dalla convenuta, essendo, nella circostanza, la pretesa di rifusione delle spese della mediazione avanzata dall’attore inammissibile ed inconferente in quanto relativa a procedure il cui oggetto non coincideva con quello del giudizio incardinato).

Tribunale di Forlì, Sezione civile, sentenza 4 novembre 2021, n. 1068 - Giudice Vecchietti

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di instaurare il procedimento - Grava sulla parte opposta - Inottemperanza all’ordine del giudice - Improcedibilità della domanda giudiziale dell’opposta e revoca del decreto ingiuntivo opposto - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove parte opposta, quale parte onerata, abbia omesso di ottemperare all’ordine del giudice di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda di quest’ultima va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, il giudice adito ha concluso per l’improcedibilità della domanda giudiziale dell’opposta revocando il decreto ingiuntivo in quanto quest’ultima, pur essendo stata espressamente individuata, su richiesta dalla stessa presentata sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite, quale soggetto onerato dell’incombente in questione, lo aveva completamente disatteso senza eccepire alcunché per tutto il tempo trascorso dalla comunicazione del provvedimento fino all’udienza successiva e senza neppure allegare circostanze tali da poter essere eventualmente utilizzate ai fini di una sua rimessione in termini). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).

Tribunale di Monza, Sezione I civile, sentenza 12 novembre 2021, n. 2057 - Giudice De Giorgio

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Accordi di composizione della controversia - Certificazione ed attestazione da parte degli avvocati della conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico - Natura di titolo esecutivo - Spedizione in forma esecutiva - Esclusione - Trascrizione integrale nell’atto di precetto - Necessità. (Cpc, articoli 475 e 480; Dl, n. 132/2014, articolo 5)
Gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita da avvocati che attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, non necessitano di spedizione in forma esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ. e, ai fini dell’esecuzione, devono solo essere integralmente trascritti, ai sensi dell’art. 480, comma 2, cod. proc. civ., nell’atto di precetto (Nel caso di specie, il giudice adito, nel rigettare l’opposizione, ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del precetto formulata dall’opponente ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ. la quale aveva lamentato che il titolo esecutivo era stato “materialmente incorporato nell’atto” e non debitamente trascritto).

Tribunale di Velletri, Sezione I civile, sentenza 15 novembre 2021, n. 2076 - Giudice Collu

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