ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e applicazione dei principi della ragionevole durata del processo e della necessaria utilità della giurisdizione; (ii) mediazione obbligatoria, primo incontro e avveramento condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria, rappresentanza del difensore e natura della procura; (iv) negoziazione assistita, mancata adesione e condanna per responsabilità processuale aggravata; (v) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e azioni revocatorie; (vi) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e istanza di rimessione in termini fondata sui principi in tema di "prospective overruling".
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Ancona, sezione II civile, sentenza 30 agosto 2021 n. 1034
La decisione, richiamando i principi della ragionevole durata del processo e della necessaria utilità della giurisdizione, afferma che è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria da parte dell'opposto, sollevata dall'opponente solo nell'ultimo atto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonostante la sua esplicita e rituale formulazione già in occasione della prima udienza.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pisa, sezione civile, sentenza 2 settembre 2021 n. 1102
La pronuncia, pur dando atto di un contrasto giurisprudenziale non ancora risolto in merito alla concreta applicazione del principio di c.d. effettività della mediazione, ribadisce, allineandosi alla posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, che, in sede di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Napoli, sezione IX civile, sentenza 22 settembre 2021 n. 4458
Aderendo all'indirizzo recepito nella giurisprudenza di legittimità, la decisione riafferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale la partecipazione del solo difensore di parte istante, munito di procura alle liti, in quanto, ai fini del conferimento di un valido ed efficace potere rappresentativo, si rende necessario il rilascio di una procura speciale sostanziale.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Pavia, sezione civile, sentenza 22 settembre 2021 n. 1209
La sentenza afferma che, in tema di negoziazione assistita, la mancata adesione del convenuto all'invito alla procedura formulato dall'attore, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo proposta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Cassino, sezione civile, sentenza 29 settembre 2021 n. 1260
La pronuncia afferma che l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare, così come l'azione di recupero di crediti, anche se aventi ad oggetto un contratto di locazione o di affitto di azienda, non sono assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione, inerendo a una controversia in materia di conservazione della garanzia patrimoniale.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Frosinone, sezione civile, sentenza 4 ottobre 2021 n. 932
La decisione, resa in tema di mediazione obbligatoria, rimarca che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell'improcedibilità della domanda, con revoca del provvedimento monitorio, per mancato esperimento del procedimento da parte dell'opposto, dev'essere disattesa l'istanza di rimessione in termini fondata da quest'ultimo sul richiamo ai principi dettati dal Supremo Collegio in tema di "prospective overruling".
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di improcedibilità formulata tempestivamente ma poi reiterata da parte opponente solo nell'ultimo atto del giudizio – Infondatezza – Sussistenza – Fondamento. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 633 e 645; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Il procedimento di mediazione costituisce uno strumento deflattivo che deve essere conciliato con il principio della ragionevole durata del processo e con quello della necessaria utilità della giurisdizione. Ne consegue che dichiarare l'improcedibilità in sede di sentenza, dopo lo svolgimento di un intero processo, collide con entrambi i suddetti principi e non può essere soluzione da condividere (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso del quale l'opponente, solo dopo lo svolgimento dell'intero giudizio e della sua istruttoria, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato espletamento della mediazione obbligatoria da parte dell'opposto, nonostante la sua esplicita e rituale formulazione già in occasione della prima udienza, il giudice adito ha ritenuto l'eccezione de qua comunque infondata con conseguente definizione nel merito del giudizio).
Tribunale di Ancona, Sezione II civile, sentenza 30 agosto 2021, n. 1034 – Giudice Casarella
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte istante – Dichiarazione resa al mediatore di non voler proseguire nel procedimento – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Sussistenza – Principio ribadito in controversia insorta in materia condominiale. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. Infatti, sia l'argomento letterale – il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. 28/2010 – che l'argomento sistematico – id est, la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale – depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius, proseguire) la procedura di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree sollevata dal Condominio convenuto, il quale aveva lamentato che immediatamente dopo l'attivazione della procedura, al primo incontro innanzi al mediatore designato, le parti istanti si erano limitate a dichiarare testualmente "…di non voler procedere con il tentativo di conciliazione…" provocando in tal modo, istantaneamente, la chiusura del procedimento deflattivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Pisa, sezione civile, sentenza 2 settembre 2021 n. 1102 – Giudice Arnaldi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Rappresentanza – Difensore munito di procura alle liti – Condizione di procedibilità – Avveramento – Esclusione – Principio ribadito in controversia insorta in materia locatizia. (Cc, articolo 1392; Cpc, articoli 83 e 658; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la partecipazione al procedimento del solo difensore munito di semplice procura alle liti fa sì che lo stesso non possa considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte ed equivale a mancata partecipazione della stessa con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità ed inevitabile declaratoria di improcedibilità della domanda. Infatti, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può sì farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità, il giudice adito ha dichiarato improcedibili le domande proposte dalle ricorrenti locatrici in quanto, in rappresentanza delle stesse, era comparso nel procedimento il solo difensore privo di procura speciale sostanziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Napoli, sezione IX civile, sentenza 22 settembre 2021 n. 4458 – Giudice Rotondaro
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – Mancata adesione del convenuto – Condanna per responsabilità processuale aggravata – Automatismo – Insussistenza. (Cpc, articolo 96; Dl 132/2014, articoli 2 e 4)
In tema di negoziazione assistita, la mancata adesione del convenuto all'invito alla procedura formulato dall'attore, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. presupponendo quest'ultima pur sempre un danno risarcibile a favore della parte vittoriosa, posto che non si tratta di una condanna a favore dello Stato (come invece previsto, per esempio, dall'art. 709-ter n. 4, cod. proc. civ.) bensì a favore della predetta parte.
Tribunale di Pavia, sezione civile, sentenza 22 settembre 2021 n. 1209 – Giudice Frangipani
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Disciplina ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 – Controversie soggette – Elenco materie – Interpretazione restrittiva – Necessità – Conseguenze – Azione revocatoria ordinaria o fallimentare avente ad oggetto un contratto di locazione o di affitto di azienda – Assoggettamento alla procedura deflattiva obbligatoria – Esclusione. (Cc, articolo 2901; Rd 267/1942, articoli 66 e 67; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la necessità di esperire il tentativo ai sensi dell'art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione giudiziaria, altrimenti libero. Di conseguenza, l'elenco di materie contenuto nella norma deve essere interpretato restrittivamente. Ne deriva che l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare o l'azione di recupero di crediti, anche se giustificata da un contratto di locazione e da un contratto di affitto di azienda, non deve essere preceduta dall'obbligo preliminare della mediazione, riguardando una controversia in materia di conservazione della garanzia patrimoniale.
Tribunale di Cassino, sezione civile, sentenza 29 settembre 2021 n. 1260 – Giudice Sandulli
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte opposta – Mancato esperimento del procedimento – Improcedibilità del giudizio e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Istanza di rimessione in termini avanzata dall'opposta e fondata sul richiamo ai principi espressi dalla in materia di c.d. "overruling" – Infondatezza – Fondamento. (Cpc, articoli 153, 294, 633 e 645; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell'improcedibilità della domanda, con revoca del provvedimento monitorio, per mancato esperimento del procedimento ad opera di parte opposta, dev'essere disattesa l'istanza di rimessione in termini fondata da quest'ultima sul richiamo dei principi giurisprudenziali espressi in tema di "prospective overruling". In tale ipotesi, infatti, i presupposti per la suddetta rimessione in termini non sussistono in quanto: a) sulla questione degli effetti del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo non si è mai formato alcun consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità tale da indurre parte opposta ad un ragionevole affidamento su di esso, atteso che la tesi incline a far gravare sulla parte opponente l'onere della mediazione è stato espresso nella giurisprudenza di legittimità in due sole pronunce; b) l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite non può considerarsi imprevedibile o inatteso, promanando lo stesso da un fervente dibattito dottrinale e da un acceso contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di merito. Infatti, può parlarsi di "prospective overruling" solo a condizione che ricorrano, cumulativamente, i seguenti presupposti: a) si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo e non anche su disposizioni di natura sostanziale; b) tale mutamento sia stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale cioè da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso, ipotesi non ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di Cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso; c) l'"overruling", infine, sia causa diretta ed esclusiva di un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, ponendosi esso quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni, in ragione della diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa azionata in giudizio. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 novembre 2019, n. 23003; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Frosinone, sezione civile, sentenza 4 ottobre 2021 n. 932 – Giudice Masetti