ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate s ulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e conseguenze della mancata partecipazione di parte istante in forma diretta o delegata; (ii) mediazione delegata, omessa partecipazione e principi della giurisdizione condizionata; (iii) mediazione obbligatoria, mediazione delegata ed inottemperanza all’ordine giudiziale di esperire il procedimento entro il termine assegnato; (iv) mediazione obbligatoria, controversie e contratto di affiliazione commerciale; (v) mediazione obbligatoria, parte onerata e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (vi) negoziazione assistita, omessa conclusione della convenzione di negoziazione e riflessi sull’avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
____
A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 15 luglio 2021, n. 1129
La pronuncia, resa in tema di mediazione obbligatoria, ha cura di precisare che ove parte istante abbia omesso di comparire personalmente o attraverso un procuratore munito di procura speciale sostanziale ha luogo un vizio di irritualità del procedimento equiparabile all’omesso esperimento della mediazione.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 19 luglio 2021, n. 1982
Valorizzando alcuni precedenti resi dal giudice di legittimità in tema di giurisdizione condizionata, la decisione afferma che, ove il giudice, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia disposto la mediazione ex articolo 5, comma 2, del Dlgsn. 28 del 2010, la mancata partecipazione di parte opposta al procedimento avviato da parte opponente non determina l’improcedibilità del giudizio.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Ivrea, Sezione civile, sentenza 20 luglio 2021, n. 742
La sentenza specifica che la sanzione di improcedibilità del giudizio, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine giudiziale di esperire il procedimento di mediazione entro il termine assegnato, opera tanto nella mediazione obbligatoria, quanto nella mediazione delegata.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Perugia, Sezione II civile, sentenza 21 luglio 2021, n. 1079
La decisione precisa che la controversia avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di affiliazione commerciale non rientra nel novero di quelle indicate all’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, per cui la legge richiede, a pena di improcedibilità della domanda, il previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Terni, Sezione civile, sentenza 30 luglio 2021, n. 639
La pronuncia si uniforma al principio enunciato nel corso del 2020 dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, sicché, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Parma, Sezione I civile, sentenza 31 luglio 2021, n. 1079
La decisione, resa in tema di negoziazione assistita, afferma che non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda la condotta dell’attore che proponga alla controparte la stipula di una convenzione, in cui l’incombente prescritto dalla legge, non essendo previsto alcun incontro tra le parti, viene ridotto a un puro formalismo.
***
A.D.R. - IL MASSIMARIO
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Partecipazione personale della parte - Parte istante - Mancata comparizione personale o attraverso un procuratore sostanziale - Vizio di irritualità del procedimento - Sussistenza - Equiparazione all’omesso esperimento della mediazione - Configurabilità. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ove parte istante abbia omesso di comparire personalmente o attraverso un procuratore munito di procura speciale sostanziale ha luogo un vizio di irritualità del procedimento equiparabile all’omesso esperimento della mediazione (Nel caso di specie, il giudice d’appello, riformando la decisione di prime cure sul presupposto che la mediazione non fosse stata esperita, ha ritenuto fondata la censura con la quale parte appellante aveva lamentato la declaratoria “ex officio” di improcedibilità del giudizio nonostante i convenuti, in violazione dell’articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010, avessero sollevato la relativa eccezione soltanto in comparsa conclusionale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
____
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Mediazione delegata - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Mancata partecipazione di parte opposta al procedimento avviato da parte opponente - Conseguenze - Improcedibilità del giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Cpc, articoli 116, 633, 645; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
Le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, debbono essere interpretate in senso non estensivo. Ne consegue che l’improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilità che non può pertanto operare in difetto di espressa previsione legislativa. Ne consegue che, ove il giudice, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia disposto la mediazione delegata ex articolo 5, comma 2, del Dlgsn. 28 del 2010, la mancata partecipazione di parte opposta al procedimento avviato da parte opponente non determina l’improcedibilità del giudizio. Infatti, l’ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è segnatamente disciplinata dall’articolo 8, comma 4-bis del Dlgs n. 28 del 2010, che prevede, come conseguenza dell’assenza delle parti, la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex articolo 116 cod. proc. civ., nulla venendo detto, invece, in ordine all’improcedibilità dell’azione. Del resto, se l’ordinamento riconosce il diritto a non partecipare al processo restando contumace senza che ciò abbia alcuna diretta conseguenza sul piano processuale, in modo analogo deve essere riconosciuto il diritto a non aderire al procedimento di mediazione, in un sistema, quale il nostro, retto dal principio dispositivo e dal diritto costituzionale all’azione in giudizio. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 8 settembre 2017, n. 20975; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26560; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 gennaio 2004, n. 967).
• Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 19 luglio 2021, n. 1982 - Giudice Guglielmi
____
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Mediazione delegata - Ordine giudiziale di esperire il procedimento di mediazione entro il termine assegnato - Inottemperanza - Sanzione di improcedibilità del giudizio. ( Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
La sanzione di improcedibilità del giudizio, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine giudiziale di esperire il procedimento di mediazione entro il termine assegnato, opera tanto nella mediazione obbligatoria ex articolo 5, commi 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010 quanto nella mediazione delegata ex articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010 incidendo l’oggetto della controversia solo sulla natura del potere esercitato dall’autorità giudiziaria (atto dovuto nella prima ipotesi ed atto discrezionale nella seconda) (Nel caso di specie, il giudice d’appello, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto infondata la doglianza con la quale parte appellante aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva dichiarato improcedibile la domanda attorea ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, Dlgs 28 del 2010, ritenendo - senza negare la mancata instaurazione del procedimento di mediazione nel termine assegnato - la controversia estranea alla “materia condominiale” e pertanto erroneo il presupposto fondante l’ordine di provvedervi; infatti, osserva la decisione, una volta ordinato l’avvio del procedimento di mediazione, anche se in ipotesi emesso sulla base di tale erroneo presupposto (i.e. riconducibilità della pretesa risarcitoria alla “materia condominiale”), l’inattività delle parti è comunque sanzionata dall’articolo 5, commi 1-bis e 2 del Dlgs n. 28 del 2010 con l’improcedibilità della domanda giudiziale).
• Tribunale di Ivrea, Sezione civile, sentenza 20 luglio 2021, n. 742 - Giudice Cavarero
____
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Contratti - Affiliazione commerciale - Domanda di risoluzione per inadempimento - Assoggettamento a mediazione obbligatoria - Esclusione. (Legge, n. 129/2004, articolo 1; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di affiliazione commerciale non rientra nel novero di quelle indicate all’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, per cui la legge richiede, a pena di improcedibilità della domanda, il previo esperimento della procedura deflattiva (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione d’improcedibilità della domanda attorea, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, sollevata da parte della convenuta società affiliante).
• Tribunale di Perugia, Sezione II civile, sentenza 21 luglio 2021, n. 1079 - Giudice Zampolini
__
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di promuovere la procedura conciliativa - Grava su parte opposta - Inosservanza - Conseguenze e fondamento - Fattispecie in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, il giudice adito, nel dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta dalla convenuta con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha comunque disposto l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione del mutamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità successivo rispetto al mancato esperimento del procedimento di mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
• Tribunale di Terni, Sezione civile, sentenza 30 luglio 2021, n. 639 - Giudice Nastri
___
Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Parte attrice - Proposta di stipula della convenzione - Inserimento di una clausola che riduce l’incombente prescritto dalla legge ad un puro formalismo - Avveramento condizione di procedibilità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, la condotta di parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure, come nel caso di specie, proponga la stipula di una convenzione, in cui l’incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo, con la conseguenza che la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento somme reclamate da un ex coniuge nei confronti dell’altro quale contributo per le spese straordinarie sostenute per la prole, il giudice d’appello, accogliendo l’impugnazione ed in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda avanzata dall’appellata: nella circostanza, infatti, pur a fronte dell’adesione all’invito espresso dal convenuto, aveva fatto seguito l’invio, da parte del difensore dell’attrice di un atto di convenzione di negoziazione assistita, in cui veniva che la procedura doveva intendersi esaurita per effetto del mero decorso del termine di 40 giorni, senza lo svolgimento di alcun incontro tra le parti).
• T ribunale di Parma, Sezione I civile, sentenza 31 luglio 2021, n. 1079 - Giudice Nastri