Penale

Ai fini penali il netturbino della concessionaria per i rifiuti non è incaricato di pubblico servizio

Lo precisa la Cassazione con la sentenza 1957/2023

di Pietro Alessio Palumbo

Con la recente sentenza n. 1957/2023 la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della legge penale non può essere considerato incaricato di pubblico servizio quel lavoratore che pur dipendente di una società privata incaricata di pubblico servizio sia tuttavia assegnatario di mere mansioni esecutive ossia di compiti materiali richiedenti l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti e specifiche conoscenze teorico-pratiche con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima. Secondo la Suprema Corte la corretta lettura di questa disciplina impone di ritenere che il pubblico servizio è attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà.

Le diverse interpretazioni
A ben vedere possono essere registrate oscillazioni interpretative con riferimento alla qualifica di pubblico servizio nei casi di svolgimento di attività delegate ovvero di attività latamente di interesse pubblico ma gestite da enti in regime di diritto privato; tuttavia nessuna incertezza esegetica può stare in piedi in relazione alla definizione dell'ambito applicativo della disciplina in argomento nella parte in cui viene esclusa in radice la configurabilità della posizione penalistica dell'incaricato di pubblico servizio laddove l'agente sia assegnatario di mere mansioni d'ordine ovvero presti un'opera meramente materiale. Per tale ultima dovendosi qualificare quell'attività che sia caratterizzata dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità; e che, perciò, si esaurisce nello svolgimento di compiti semplici, meramente materiali o di pura esecuzione.
In tale contesto la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio può essere riconosciuta nei riguardi di quei soggetti che, operando tanto nell'ambito di enti pubblici quanto di enti di diritto privato, siano titolari di funzioni di rilevanza pubblicistica caratterizzate dall'esercizio del potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi dei comportamenti dei destinatari del servizio, con i quali l'agente instaura una relazione diretta. Diversamente, la qualifica in argomento può senza dubbio essere negata in relazione alla posizione di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive, nel contesto delle strutture di riferimento siano chiamati a compiere generiche attività materiali in esecuzione di ordini di servizio ovvero di prescrizioni impartire dai superiori gerarchici.


Chi svolge un'attività meramente esecutiva
In particolare, può affermarsi che non sono incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono una attività meramente materiale o esecutiva, che resta estranea all'attività propriamente amministrativa, qual è quella svolta dagli operatori ecologici in senso stretto. Soggetti questi ultimi per i quali può essere esclusa la sussistenza degli estremi tanto del delitto di omissione di atti di ufficio, quanto del reato di falso in atto pubblico in relazione alla redazione di documentazione inerente al mero rapporto contrattuale (sottoscrizione di fogli di presenza) al di fuori ovvero non connessa all'esercizio delle attribuzioni proprie dell'agente. Né - secondo la Suprema Corte - conduce a differenti conclusioni la lettura esegetica che ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio nel caso del dipendente di una società di diritto privato ad intera partecipazione pubblica, che operava per il soddisfacimento della finalità tipicamente pubblica della raccolta dei rifiuti solidi urbani, e che si era impossessato dei materiali di consumo in dotazione di quella società incaricata della raccolta di tali rifiuti. Si tratta di un episodio avente ad oggetto una condotta appropriativa materialmente posta in essere da un soggetto assegnatario di semplici mansioni d'ordine o materiali, ma in concorso con altri dipendenti della società titolari di altri compiti di responsabilità espressivi della volontà della struttura e specificamente preposti all'organizzazione di quel pubblico servizio.Su queste basi, nella vicenda all'esame, secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha erroneamente attributo alle persone coinvolte la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio per il solo fatto che gli stessi fossero dipendenti di una società privata concessionaria del servizio comunale di raccolta di rifiuti solidi urbani; trascurando di considerare che i due indagati erano stati assunti rispettivamente con le qualifiche di operaio per raccolta dei rifiuti e di conducente di mezzi per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti.

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