Comunitario e Internazionale

Aiuti di Stato, sì al recupero da impresa diversa dal beneficiario se c’è continuità economica

Le autorità e i giudici nazionali sono tenuti a identificare un’impresa diversa, da quella identificata nell’ordine di recupero della Commissione, se le è stato trasferito il vantaggio concorrenziale

di Paola Rossi

In base al diritto Ue non è illegittima una normativa nazionale che consenta il recupero di un aiuto di Stato illegale anche nei confronti di un’impresa che pur non essendo il diretto beneficiario inziale ne sia però espressione di continuità economica. Quindi l’azione di recupero imposta da una decisione della Commissione europea si può estendere anche nei confronti di altra impresa diversa dal beneficiario indicato nella decisione stessa. Sono perciò legittimate le autorità nazionali competenti a eseguire l’azione di recupero anche nei confronti di chi è subentrato nella medesima attività economica.

La domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea promana da un tribunale amministrativo italiano, che chiedeva se fosse contraria al diritto Ue la legge nazionale che consentiva all’Italia di recuperare l’aiuto dichiarato illegale presso il cessionario dell’attività economica favorita dalla misura erogata e poi bocciata dalla Commissione europea.

La Corte con la sentenza sulla causa C-588/23 ha confermato la legittimità del proseguimento dell’azione di recupero anche verso altra impresa in ragione dell’esistenza di una continuità economica tra quest’ultima e il beneficiario dell’aiuto identificato nella decisione della Commissione.

Il caso a quo
Nel 2012, la Regione Campania ha concesso a una società una compensazione per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus in alcune province della Campania. La Commissione europea ha considerato tale compensazione un aiuto illegale incompatibile con il mercato interno, e i ricorsi proposti dalla società beneficiaria per l’annullamento della decisione sono stati respinti. Per cui la Repubblica italiana era tenuta a recuperare l’aiuto.
Nel frattempo, però la benficiaria aveva trasferito a tempo determinato i contratti, gli autobus e il personale direttamente connessi all’esercizio dell’attività di prestazione di servizi di trasporto pubblico ad altra società. In seguito, fallita l’iniziale beneficiaria la Regione ha intrapreso l’attività di recupero nei confronti della società subentrata nell’attività in considerazione dell’esistenza di una continuità economica tra le due imprese. Il nuovo soggetto societario ha però contestato l’azione di recupero nei propri confronti sostenendo, al contrario, che non fosse stata dimostrata alcuna continuità economica in quanto il contratto di trasferimento era stato concluso a prezzo di mercato e, alla sua scadenza non aveva conservato alcun attivo.

L’azione di recupero
La Corte ricorda che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’articolo 288 del Tfue, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione. Il recupero va effettuato senza indugio, secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.
Poiché il principale obiettivo perseguito dal rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è l’eliminazione della distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall’aiuto illegittimo, un siffatto aiuto deve essere recuperato presso la società che prosegue l’attività economica dell’impresa che ha beneficiato di tale aiuto qualora sia dimostrato che tale società conserva il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio di detto aiuto.

Il vantaggio concorrenziale
Può verificarsi che il vantaggio concorrenziale legato al beneficio di un aiuto individuale sia trasferito ad un’altra impresa successivamente all’adozione della decisione di recupero da parte della Commissione, ad esempio in occasione di una cessione di beni. In questa ipotesi le autorità e i giudici nazionali saranno tenuti a identificare un’impresa diversa da quella identificata nella decisione di recupero.

 Il ricorso contro la decisione Ue di recupero
Per quanto riguarda il procedimento dinanzi alla Commissione, occorre osservare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi ai sensi del diritto dell’Unione, della concessione dell’aiuto. In tale procedimento, le parti interessate diverse dallo Stato membro considerato non possono pretendere direttamente un contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore di detto Stato membro.
Infatti, detto procedimento non è un procedimento avviato contro il beneficiario o i beneficiari degli aiuti che implicherebbe che quest’ultimo o questi ultimi possano far valere diritti pari a quelli della difesa.
Va riaffermato che l’obbligo di rispettare i diritti della difesa dei destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi grava anche sulle amministrazioni degli Stati membri quando esse adottano misure che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Ciò significa che il beneficiario effettivo dell’aiuto deve disporre della possibilità di adire un giudice nazionale che in caso nutra dubbi in merito al rispetto del diritto Ue possa avviare un procedimento di rinvio pregiudiziale al fine di ottenere l’interpretazione della Corte Ue.

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