Immobili

Al termine del mandato l'amministratore condominiale deve consegnare tutta la documentazione fiscale

Lo stabilito il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1315 del 1° giugno 2022

di Fulvio Pironti

Il condominio ha diritto ad ottenere la consegna della documentazione fiscale da parte dell'amministratore cessato dal suo mandato. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1315 del 1° giugno 2022 con cui ha condannato il pregresso amministratore a consegnare le ritenute d'acconto versate afferenti alla pulizia scale e al compenso professionale dell'amministratore e le dichiarazioni tributarie annuali (modelli 770). La pronuncia trae origine dall'atto di citazione con cui un condominio aveva convenuto in causa il pregresso amministratore perché fosse condannato alla consegna di documenti condominiali ancora in suo possesso.

Ragioni decisorie
Il decidente sannita premette che al contratto intercorrente fra l'amministratore e i condòmini si applicano le norme sugli obblighi e attribuzioni dell'amministratore e le disposizioni in tema di mandato. Alla scadenza l'amministratore ha l'onere di consegnare la documentazione in suo possesso e rendere il conto della gestione. Tant'è che l'articolo 1129, comma 8, Codice civile obbliga l'uscente, alla cessazione dell'incarico, a «consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini» e l'articolo 1130, comma 8, codice civile impone all'amministratore cessato dall'incarico di conservare la documentazione inerente alla propria gestione. L'articolo 1130, n. 10, Codice civile, inoltre, prescrive che l'amministratore debba redigere il rendiconto annuale della gestione specificando che deve adunare l'assemblea entro centottanta giorni per deliberarne l'approvazione.
La novella riformatrice del 2012 ha sancito, recependo la giurisprudenza, l'obbligo dell'amministratore cessato dall'incarico di riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente alla gestione condominiale. Carteggi che l'amministratore detiene per ragioni di ufficio nella veste di mandatario la cui proprietà è dei condòmini mandanti. Il rendiconto e i documenti devono essere rimessi dall'uscente all'amministratore subentrante laddove l'assemblea abbia tempestivamente designato il nuovo.
L'obbligo restitutorio si fonda sulla estinzione del mandato collettivo intercorrente fra l'amministratore uscente e i singoli condòmini. La curia beneventana ha acclarato il comportamento omissivo dell'uscente e rilevato che la mancata consegna della documentazione viola i doveri istituzionali e le norme sul mandato. Invero, l'articolo 1713 codice civile prescrive che alla scadenza del mandato l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio.
L'istruttoria documentale ha consentito di verificare che nel verbale di consegna non figuravano una serie di importanti documenti fra cui le ritenute d'acconto versate per l'impresa di pulizia e per il compenso professionale dell'amministratore, le dichiarazioni fiscali annuali (modelli 770) per un quinquennio nonché la voltura del rappresentante legale nel certificato di attribuzione del codice fiscale del condominio. Tale documentazione è stata considerata necessaria dal decidente.

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