Al vaglio della Consulta il pensionamento anticipato dei magistrati
Il Tar Lazio invia alla Consulta le norme sul pensionamento anticipato del magistrati. E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione , nella parte in cui non ha esteso ai magistrati il trattenimento in servizio sino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia. Lo ha stabilito la sezione I del Tar Lazio con l’ordinanza 3 gennaio 2017 n. 58.
La questione è stata sollevata in un processo proposto da un magistrato, divenuto Consigliere della Corte di cassazione all'età di 57 anni e trattenuto in servizio, con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura, fino al 75° anno di età. Nonostante il magistrato avesse confermato la propria volontà di rimanere in servizio sino a tale età - o, comunque, per il minor tempo sufficiente a conseguire il diritto a pensione - il ministero della Giustizia ne ha disposto il collocamento a riposo in applicazione del Dl 90/2014. Contro il provvedimento di collocamento a riposo disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura il magistrato ha proposto ricorso al Tar Lazio, lamentando di non aver maturato, per la data di collocamento a riposo, il diritto al conseguimento del minimo della pensione, pur avendo acquisito il diritto e la legittima aspettativa a restare in servizio fino a quella data.
Il quadro normativo - I magistrati amministrativi hanno fatto una ricostruzione della normativa. In particolare hanno evidenziato che il comma 5 dell'articolo 1, del Dl n. 90 del 2014, nel sostituire l'articolo 72, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha ancorato la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di recedere anticipatamente dal rapporto di pubblico impiego all'avvenuta maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento dei pubblici dipendenti. La nuova formulazione dell'articolo 72 però ha espressamente previsto che «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale».
In tal modo, ad avviso del Tar, la norma ha determinato un rilevante vulnus al diritto dei magistrati a maturare i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, violando in tal modo il diritto garantito dagli articoli 4 e 38, comma 2, della Costituzione. Ha aggiunto ancora il Tar che l'esclusione del personale della magistratura « risulta ingiustificata e irrazionale». I magistrati non sono infatti annoverati tra i soggetti ai quali lo Stato garantisce la possibilità di maturare - nei limiti della ragionevolezza - il diritto a pensione. Tale esclusione viola l'articolo 3 della Costituzione, venendosi a configurare un'irrazionale disparità di trattamento in danno del personale della magistratura, alla luce della irredimibile circostanza che «l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un interesse di tutti i lavoratori».
Tar Lazio – Sezione I – Ordinanza 3 gennaio 2017 n. 58