All’avvocato anche gli interessi moratori
La Cassazione chiarisce che sono dovuti, in caso di ritardo nel pagamento, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine e senza bisogno di costituzione in mora o di specificazioni su natura e misura
All’avvocato anche gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento e con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di costituzione in mora o di specificazioni in ordine alla natura e alla misura degli stessi. Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 12088/2025 dando ragione a un avvocato e cassando la sentenza d’appello.
La vicenda
Nella vicenda, la Corte d’appello di Napoli, pronunciandosi in sede di rinvio, in...